Cassazione Penale, Sentenza n. 35136/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva condannati per frode assicurativa (art. 642 c.p.) per aver simulato un sinistro al fine di ottenere un indennizzo. Hanno dedotto: 1) tardività della querela, sostenendo che la persona offesa avrebbe avuto consapevolezza della falsità del sinistro già tra il 30/04/2013 e il 30/09/2013, mentre la querela è stata presentata il 07/02/2014; 2) errata valutazione della prescrizione, sostenendo che il momento consumativo del reato (da cui decorrono i termini di prescrizione) fosse il 25/01/2013 e non il 28/03/2013 come ritenuto dai giudici d'appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che i ricorrenti abbiano riprodotto le stesse doglianze di merito già svolte in appello senza svolgere una critica autonoma e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha inoltre richiamato che la compagnia aveva ricevuto la relazione dell'organismo investigativo il 28/11/2013 e che solo da quell'esito poteva ritenersi raggiunta dalla persona offesa la piena consapevolezza dell'evento delittuoso, rendendo tempestiva la querela del 07/02/2014. Sul secondo motivo ha confermato il principio secondo cui il reato di frode assicurativa mediante falsa denuncia si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e ha rilevato che la richiesta risarcitoria è stata ricevuta il 28/03/2013; pertanto il reato non era prescritto alla data della sentenza di secondo grado. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 642 codice penale
Rilevato come la fattispecie di frode assicurativa mediante falsa denuncia di sinistro si realizzi con l'atto di richiesta del risarcimento: la consumazione si identifica nella ricezione della richiesta da parte della compagnia assicuratrice
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto in Cassazione
Giurisprudenza citata (Sez.2 n.43534 del 19/11/2021; Sez.2 n.8105 del 21/01/2016)
Richiamati precedenti secondo i quali la consumazione del reato di frode assicurativa mediante falsa denuncia avviene con la ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice
Massime di principio
- Per la frode assicurativa mediante falsa denuncia il momento consumativo rilevante ai fini della prescrizione è la ricezione, da parte della compagnia assicuratrice, della richiesta di risarcimento: la decorrenza della prescrizione va quindi calcolata da quella data
- La querela della persona offesa è tempestiva se presentata dopo che la persona offesa ha acquisito la piena e completa consapevolezza della falsità del sinistro; tale consapevolezza può coincidere con l'arrivo di accertamenti investigativi o documentali che rendono manifesto l'illecito
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già svolte in grado precedente, senza critica autonoma alla motivazione, comporta l'inammissibilità del ricorso
- L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al controllo di merito e impedisce di ottenere, nel procedimento di legittimità, una declaratoria di prescrizione che non fosse stata riconosciuta dai giudici di merito
- Quando si contesta la tempestività di una querela o la decorrenza della prescrizione è essenziale documentare in modo puntuale la data in cui la persona offesa ha effettivamente acquisito la conoscenza della falsità (es. data di ricezione di una relazione investigativa o di documentazione ufficiale)
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