Regolamento (UE) 2023/1640
Regolamento delegato (UE) 2023/1640 della Commissione del 5 giugno 2023 sulla metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce la metodologia da usare per quantificare la quota di biocarburanti e biogas per il trasporto ottenuti da biomassa trattata insieme a materie prime fossili in un processo comune. La disciplina, adottata in attuazione dell’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, mira a garantire che tali quote possano essere correttamente conteggiate ai fini degli obiettivi sulle energie rinnovabili e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il testo ammette diversi metodi di calcolo e verifica, ma impone il ricorso al radiocarbonio (14C) come metodo di controllo e definisce regole di documentazione, audit, deviazioni e sospensione del certificato in caso di non conformità gravi.
Metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune (cotrattamento).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che effettuano cotrattamento di biomassa con combustibili fossili in raffinerie, impianti di trattamento di bioliquidi e oli fossili e impianti di cotrattamento di rifiuti di origine biologica e non biologica, al fine di determinare e dimostrare la quota di carbonio biogenico/biocarburanti e biogas per il trasporto contenuta negli output. Rileva anche per organismi di certificazione e responsabili di audit, nonché per le autorità competenti degli Stati membri nell’attività di verifica. Non si considera cotrattamento, ai fini del regolamento, l’uso di biometano prelevato dall’infrastruttura interconnessa, certificato e tracciato tramite il sistema di equilibrio di massa dell’infrastruttura del gas.
Metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune
Il regolamento delegato (UE) 2023/1640 della Commissione, adottato in attuazione dell’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, definisce la metodologia da applicare per quantificare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto ottenuti tramite cotrattamento di biomassa con materie prime fossili. La finalità è assicurare che la quota di energia rinnovabile di tali carburanti sia correttamente conteggiata agli obiettivi della direttiva e che il sistema produca dati affidabili ai fini della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Ambito e nozione di cotrattamento
La disciplina riguarda raffinerie e altri impianti in cui biomassa e input fossili sono trattati in un processo comune per ottenere carburanti finali liquidi o gassosi. Il considerando specifica che il cotrattamento, tipicamente riferito alle raffinerie di petrolio, può riguardare anche impianti di trattamento di bioliquidi e oli fossili o impianti che trattano rifiuti di origine biologica e non biologica. Non rientra nella nozione di cotrattamento, ai fini del regolamento, l’uso di biometano prelevato dall’infrastruttura interconnessa, certificato e tracciato mediante il sistema di equilibrio di massa della rete gas.
Metodi di determinazione della quota biogenica
L’articolo 1 consente agli operatori economici di sviluppare un metodo di prova proprio, purché adeguato allo stabilimento e al mix di materie prime. I metodi principali ammessi sono quattro: equilibrio di massa, bilancio energetico, rendimento e radiocarbonio (14C). In ogni caso il sistema deve considerare come confine la raffineria o l’impianto nel suo complesso; la successiva miscelazione con altri carburanti è esterna al sistema. Il 14C deve essere applicato prima di eventuali ulteriori miscelazioni e, se il metodo principale non è il 14C, questo deve essere usato periodicamente come metodo di verifica.
Equilibrio di massa e bilancio energetico
Se l’operatore usa il metodo dell’equilibrio di massa, deve effettuare un’analisi completa di tutti gli input e output, attribuendo a ciascun output la quota biogenica determinata con il 14C in proporzione agli input. Il metodo deve tener conto anche di perdite di massa, come gas di scarico, acque reflue industriali e residui solidi, e prevede una caratterizzazione analitica supplementare delle materie prime e dei prodotti, incluse le impurità non combustibili e l’umidità.
Nel metodo del bilancio energetico, la quota di energia biogenica in output deve corrispondere a quella in input. Il calcolo si basa sulla massa delle materie prime e sul loro potere calorifico inferiore; la frazione biogenica così ottenuta viene applicata a tutti i carburanti prodotti nel processo comune.
Metodi basati sul rendimento
Il regolamento disciplina anche due metodi fondati sul rendimento. Il metodo A si basa sulla misurazione dei rendimenti con sole materie fossili e, successivamente, con l’aggiunta di biomassa, attribuendo il contenuto biogenico in proporzione all’incremento di produzione. Il metodo B ricostruisce una relazione stabile tra input e output biogenici in condizioni note di cotrattamento attraverso l’analisi di lotti e la caratterizzazione completa del sistema.
In entrambi i casi, i fattori di rendimento valgono solo per gli input e le condizioni di riferimento per cui sono stati definiti. Gli Stati membri possono fissare sul proprio territorio i fattori di rendimento da utilizzare. Se cambiano le condizioni operative di riferimento, o comunque quando si applicano fattori nuovi, è richiesto il controllo mediante 14C. Gli operatori devono inoltre dimostrare il funzionamento continuativo alle condizioni note verificando con 14C ciascun input biogenico.
Quota di idrogeno di origine biologica
L’articolo 5 introduce una disciplina specifica per il cotrattamento di idrogeno rinnovabile di origine biologica. L’operatore deve documentare e dimostrare l’origine dell’idrogeno e provare che esso non sia stato già conteggiato come energia rinnovabile in altro contesto, così da evitare doppi conteggi, e che sia effettivamente incorporato nel carburante finale, non solo usato per rimuovere impurità. È consentita un’analisi elementare, come la CHN, per misurare l’incremento di idrogeno nel carburante e trattarlo come biocarburante o biogas aggiuntivo.
Metodo del radiocarbonio, frequenza dei controlli e tolleranze
L’articolo 6 fa del radiocarbonio (14C) il metodo cardine di verifica. La prova deve essere eseguita con AMS; è ammesso il conteggio per scintillazione liquida solo se la quota biogenica attesa è almeno dell’1 % in volume e il campione è idoneo. Il metodo deve essere abbastanza sensibile da quantificare la quota biogenica e anche le perdite di carbonio biogenico dovute al processo. Se il 14C, usato come secondo metodo, diverge dal metodo principale di oltre l’1 % in termini assoluti, prevale il valore del 14C; nel primo anno di applicazione la tolleranza sale al 3 %.
La quota biogenica va calcolata almeno per ciascun lotto o partita. Il 14C deve essere applicato ogni volta che la composizione delle materie prime o alcuni parametri chiave variino di oltre il 5 % rispetto alle condizioni di riferimento; in ogni caso, deve essere eseguito almeno una volta ogni 4 mesi.
Registrazioni, audit, controlli pubblici e conseguenze delle deviazioni
Gli operatori devono conservare per almeno due anni campioni, dati di misurazione e calcoli, mettendoli a disposizione di certificatori e auditor. Devono inoltre predisporre una descrizione dettagliata del metodo principale, comprensiva di accuratezza, precisione e procedura di applicazione. Per agevolare l’audit a posteriori, il regolamento richiede un sistema globale di equilibrio di massa che consenta di confrontare i risultati del metodo principale con quelli del controllo.
Le deviazioni rilevate dagli auditor sono considerate non conformità gravi e vanno notificate immediatamente ai sistemi volontari o ad altri sistemi di certificazione, che devono verificare anche la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni previsti dall’articolo 29, paragrafi 2-7 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001. Le autorità competenti degli Stati membri possono svolgere controlli analoghi; se le deviazioni sono confermate, il sistema di certificazione deve agire immediatamente e sospendere il certificato dell’operatore. Le correzioni devono essere basate sui valori inferiori accertati nelle verifiche e l’efficacia delle misure adottate deve essere convalidata da un ulteriore audit prima della revoca della sospensione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approccio generale e metodi ammissibili
L’articolo 1 consente agli operatori economici di usare un metodo di prova caratteristico dell’impresa o del processo, adeguato alla configurazione dello stabilimento e al mix di materie prime. Il metodo principale può basarsi su equilibrio di massa, bilancio energetico, rendimento o radiocarbonio (14C). Il sistema deve considerare come limite del sistema l’intera raffineria o impianto, mentre la miscelazione successiva con altri carburanti è esterna al sistema. Il metodo 14C va applicato prima di ulteriori miscelazioni. Gli operatori devono descrivere accuratezza e precisione dei metodi, documentare quantità e tipologie di biomassa e di biocarburanti/biogas prodotti, e garantire che il limite di rilevabilità sia adeguato. Se il metodo principale non è il 14C, quest’ultimo deve essere usato periodicamente come verifica; per tutti gli output con contenuto biogenico dichiarato la verifica 14C è obbligatoria.
Metodo dell’equilibrio di massa
L’articolo 2 richiede un’analisi completa degli input e output e l’attribuzione a ciascun output della quota biogenica individuata con il 14C, proporzionalmente agli input. Devono essere usati fattori di conversione specifici per ciascun output, tenendo conto anche delle perdite sotto forma di gas di scarico, acque reflue industriali e residui solidi. È prevista una caratterizzazione analitica supplementare delle materie prime e dei prodotti. Nel calcolo devono essere considerati umidità e altre impurità non combustibili presenti in input e output.
Metodo del bilancio energetico
L’articolo 3 stabilisce che la quota di energia biogenica di tutti gli output deve corrispondere alla quota di energia biogenica degli input della raffineria. Il metodo considera il contenuto energetico della biomassa, delle materie prime fossili e dell’energia di processo; il calcolo avviene sulla base della massa delle materie prime e del loro potere calorifico inferiore. La frazione biogenica ottenuta dividendo l’energia biogenica in input per l’energia totale in input viene applicata a tutti i carburanti prodotti, con fattori di conversione quanto più possibile coerenti con il contenuto biogenico misurato con il 14C.
Metodi basati sul rendimento
L’articolo 4 prevede due opzioni: il metodo A, fondato sull’osservazione dei rendimenti con sole materie fossili e poi con aggiunta di biomassa, con attribuzione del contenuto biogenico in proporzione all’incremento di produzione; il metodo B, fondato sulla relazione tra input e output biogenici mediante analisi di lotti e condizioni note di cotrattamento. I fattori di rendimento valgono solo per gli input e le condizioni di riferimento per cui sono stati definiti; gli Stati membri possono fissare i fattori da usare sul proprio territorio. L’uso come metodo principale è ammesso solo se l’impianto resta nelle condizioni operative di riferimento e, in caso di variazioni, il 14C va usato come controllo almeno ogni volta che cambiano le condizioni e conformemente all’articolo 6. Gli operatori devono dimostrare il funzionamento continuo alle condizioni note tramite 14C su ciascun input biogenico.
Determinazione della quota di idrogeno di origine biologica
L’articolo 5 disciplina i casi di cotrattamento di idrogeno rinnovabile di origine biologica. Gli operatori devono documentarne e dimostrarne l’origine e provare che l’idrogeno entrato nell’unità di idrotrattamento o in altra unità di cotrattamento non sia stato già conteggiato altrove come energia rinnovabile e sia stato incorporato nel carburante finale, non limitandosi alla rimozione delle impurità. È ammessa un’analisi elementare comune, come l’analisi CHN, per misurare l’aumento del contenuto di idrogeno nel carburante; tale aumento può essere considerato come biocarburante o biogas supplementare. L’origine biologica dell’idrogeno deve essere certificata dal fornitore o dallo stesso operatore se coincide con il produttore.
Metodo del radiocarbonio (14C) come metodo di prova e di controllo
L’articolo 6 impone, per le prove 14C, l’uso della spettrometria di massa con acceleratore (AMS), con possibilità di usare il conteggio mediante scintillazione liquida solo se la quota biogenica prevista è almeno dell’1 % in volume e il campione è idoneo. Il metodo deve quantificare affidabilmente la quota biogenica e le eventuali perdite di carbonio biogenico dovute alla rimozione dell’ossigeno. Se il 14C, usato come metodo secondario, mostra una deviazione superiore all’1 % assoluto rispetto al metodo principale, prevale il valore 14C; nel primo anno di applicazione la soglia tollerata è del 3 %. Gli operatori devono riesaminare i metodi principali e, se necessario, ricalibrarli. La frequenza delle prove deve essere adeguata alla complessità del processo; in ogni caso la quota biogenica va calcolata almeno per ciascun lotto o partita. Il 14C si applica ogni volta che vi sia una variazione superiore al 5 % rispetto alle condizioni di riferimento in alcuni parametri chiave o, comunque, almeno una volta ogni 4 mesi.
Registrazione, audit e gestione delle non conformità
L’articolo 7 impone la conservazione dei campioni e dei dati di misurazione e calcolo per almeno due anni, con accesso pieno per organismi di certificazione e auditor. Gli operatori devono predisporre una descrizione dettagliata del metodo di prova principale, inclusa accuratezza, precisione e procedura di applicazione, e mantenere un sistema di equilibrio di massa globale per controllare e confrontare i risultati. Se gli output vengono miscelati con altri combustibili all’interno del perimetro dell’impianto, il sistema di equilibrio di massa deve consentire la miscelazione fornendo informazioni adeguate sulle caratteristiche e sulle dimensioni delle partite ai sensi dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001. Le deviazioni accertate dagli auditor sono considerate non conformità gravi e vanno comunicate immediatamente ai sistemi volontari o ad altri sistemi di certificazione, che verificano anche il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’articolo 29, paragrafi 2-7 e 10, della direttiva. Le autorità competenti possono effettuare controlli analoghi; in caso di conferma, il sistema di certificazione deve indagare immediatamente e sospendere senza indugio il certificato dell’operatore. I valori inferiori accertati nelle verifiche servono per ricalcolare e correggere le asserzioni; la revoca della sospensione richiede un ulteriore audit che convalidi l’efficacia delle misure correttive.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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