Regolamento (UE) 2023/1100
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1100 della Commissione del 5 giugno 2023, che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una misura preventiva temporanea, adottata in via d’urgenza, per gestire le persistenti strozzature logistiche connesse ai flussi di cereali e semi oleosi originari dell’Ucraina. La Commissione limita per un periodo breve l’immissione in libera pratica e alcuni regimi doganali in cinque Stati membri di frontiera, al fine di ridurre la pressione sulle infrastrutture e tutelare la vitalità economica dei produttori locali. Rimane consentito il transito doganale attraverso tali Stati membri verso altre destinazioni. La misura entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione e cessa di applicarsi il 15 settembre 2023.
Misure preventive temporanee che limitano in specifici Stati membri l’immissione in libera pratica e taluni regimi doganali per frumento, granturco, colza e semi di girasole originari dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento, originari dell’Ucraina: frumento tenero non destinato alla semina (ex 1001 99 00), granturco non destinato alla semina (1005 90 00), semi di ravizzone o di colza non destinati alla semina (1205 10 90; ex 1205 90 00) e semi di girasole non destinati alla semina (1206 00 91; 1206 00 99). L’ambito territoriale riguarda l’Unione europea, ma con una restrizione specifica: tali merci possono essere immesse in libera pratica o assoggettate a deposito doganale, zona franca o perfezionamento attivo solo in Stati membri diversi da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. È espressamente escluso dal divieto il transito doganale attraverso o all’interno di tali Stati membri verso un altro Stato membro o verso un paese/territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Il regolamento si applica dal momento della sua entrata in vigore fino al 15 settembre 2023.
Misure preventive relative a determinati prodotti originari dell’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1100 della Commissione adotta, in via temporanea e urgente, misure preventive nei confronti di specifici prodotti agricoli originari dell’Ucraina. L’intervento si colloca nel quadro delle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi previste dal regolamento (UE) 2023/1077 e risponde alla permanenza di circostanze eccezionali che incidono sulla capacità logistica e sulla vitalità economica dei produttori locali in alcuni Stati membri confinanti o di transito.
Contesto e ragioni dell’intervento
Nei considerando la Commissione richiama la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, le precedenti misure di liberalizzazione degli scambi e la scadenza, il 5 giugno 2023, del regolamento (UE) 2022/870 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/903. La Commissione constata che permangono importanti strozzature logistiche: infrastrutture insufficienti, carenza di capacità di stoccaggio, costi logistici elevati e rischio di saturazione degli impianti in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Tali condizioni continuano, secondo l’atto, a ripercuotersi negativamente sulla vitalità economica dei produttori locali.
Ambito oggettivo: merci interessate
La misura riguarda esclusivamente le merci elencate nell’allegato, tutte originarie dell’Ucraina e non destinate alla semina:
- frumento tenero (ex 1001 99 00);
- granturco (1005 90 00);
- semi di ravizzone o di colza (1205 10 90; ex 1205 90 00);
- semi di girasole (1206 00 91; 1206 00 99).
Contenuto della restrizione
L’articolo 1 stabilisce che l’immissione in libera pratica, nonché l’assoggettamento al regime di deposito doganale, zona franca o perfezionamento attivo, sono consentiti solo in Stati membri diversi da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. La finalità pratica è quella di evitare che tali merci, in concorrenza per le medesime capacità di stoccaggio, aggravino ulteriormente la pressione sulle infrastrutture di questi Stati membri.
Eccezione per il transito doganale
La restrizione non impedisce il trasporto delle merci in regime di transito doganale, ai sensi dell’articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, attraverso o all’interno dei cinque Stati membri interessati, quando la destinazione finale sia un altro Stato membro oppure un paese o territorio situato al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Il considerando 9 precisa inoltre che, qualora anche tale transito subisca effetti negativi, la Commissione valuterà nuovamente la permanenza delle circostanze eccezionali e interverrà se necessario.
Coordinamento e prospettiva di superamento della misura
Il regolamento si inserisce nel contesto di una piattaforma comune di coordinamento istituita tra Commissione, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Ucraina e Moldova. Tale piattaforma mira a migliorare i flussi commerciali e di transito, accelerare i controlli di frontiera, rafforzare le infrastrutture e ridurre i costi logistici complessivi. La Commissione si attende che il lavoro della piattaforma porti a miglioramenti nei mesi successivi, tali da consentire la scadenza delle misure nel settembre 2023.
Entrata in vigore e durata
Per prevenire comportamenti speculativi, l’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata temporalmente fino al 15 settembre 2023. Si tratta quindi di una misura eccezionale, strettamente circoscritta nel tempo e nello spazio, con funzione di contenimento dell’impatto logistico e di tutela del mercato locale nei Paesi maggiormente esposti.
Disposizioni principali
Presupposti e finalità della misura
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1077, ritenendo ancora sussistenti circostanze eccezionali dopo la scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 il 5 giugno 2023. I considerando richiamano la guerra di aggressione della روسيا contro l’Ucraina, le precedenti misure di liberalizzazione degli scambi e le persistenti difficoltà infrastrutturali e di stoccaggio in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.
Prodotti interessati
La misura riguarda quattro categorie di merci originarie dell’Ucraina: frumento tenero non destinato alla semina, granturco non destinato alla semina, semi di ravizzone o di colza non destinati alla semina, e semi di girasole non destinati alla semina, come specificato nell’allegato con i relativi codici NC/CN.
Limitazione geografica ai regimi doganali
L’articolo 1 stabilisce che l’immissione in libera pratica e l’assoggettamento ai regimi di deposito doganale, zona franca e perfezionamento attivo sono consentiti solo in Stati membri diversi da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.
Salvaguardia del transito doganale
Il regolamento precisa che la restrizione non incide sul transito doganale, ai sensi dell’articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, attraverso o all’interno dei cinque Stati membri interessati verso un altro Stato membro o verso un paese/territorio esterno al territorio doganale dell’Unione.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 15 settembre 2023. Il considerando 12 motiva l’entrata in vigore immediata con l’esigenza di prevenire comportamenti speculativi degli operatori di mercato.
Natura obbligatoria
Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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