Regolamento (UE) 2023/1634
Regolamento delegato (UE) 2023/1634 della Commissione del 5 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2019/631 per chiarire e adeguare le modalità di calcolo degli obiettivi specifici di emissione di CO2 alla disciplina WLTP, con particolare attenzione ai raggruppamenti di costruttori e alle deroghe per il periodo 2025-2028. Rivede inoltre alcuni parametri tecnici per i veicoli commerciali leggeri, soprattutto nei casi di omologazione in più fasi, e semplifica/aggiorna i dati di monitoraggio che Stati membri e costruttori devono trasmettere alla Commissione. Vengono anche soppressi dati obsoleti legati alla procedura NEDC e introdotti nuovi elementi informativi per il controllo delle emissioni in circolazione. L’atto entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, con applicazione differita per talune disposizioni al 1° gennaio 2024.
Modifica del regolamento (UE) 2019/631 per aggiornare metodologia di calcolo degli obiettivi CO2, dati di monitoraggio e regole per veicoli leggeri e raggruppamenti di costruttori
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri nuovi, nonché agli Stati membri per le attività di registrazione e trasmissione dei dati di monitoraggio alla Commissione nell’ambito del regolamento (UE) 2019/631. Incide in particolare sui raggruppamenti di costruttori, sui veicoli commerciali leggeri omologati in più fasi, sui veicoli di base completi o incompleti e sui dati tecnici da raccogliere per M1 e N1. È un regolamento delegato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2024. Non disciplina settori estranei né introduce un regime autonomo, ma modifica gli allegati I, II e III del regolamento base.
Regolamento delegato (UE) 2023/1634: modifica del regolamento (UE) 2019/631 sulle emissioni di CO2 di autovetture e veicoli commerciali leggeri
Il regolamento interviene sul sistema di calcolo e monitoraggio delle emissioni di CO2 previsto dal regolamento (UE) 2019/631, in un contesto di passaggio alla procedura WLTP e di progressiva aggiornamento dei parametri tecnici e informativi utilizzati per la valutazione degli obiettivi dei costruttori. La Commissione evidenzia, nei considerando, l’esigenza di maggiore certezza del diritto per i raggruppamenti di costruttori, per le deroghe 2025-2028 e per i veicoli commerciali leggeri omologati in più fasi.
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631. L’obiettivo principale è allineare la metodologia di calcolo degli obiettivi specifici e dei dati di monitoraggio alla realtà tecnica e regolatoria successiva all’introduzione della WLTP dal 1° gennaio 2021, correggendo altresì aspetti relativi a raggruppamenti, deroghe, dati tecnici e veicoli completati/incompleti.
Calcolo degli obiettivi specifici per i raggruppamenti di costruttori
Nell’allegato I viene chiarito che, per i raggruppamenti costituiti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento base, l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP deve essere calcolato sulla base dei valori dell’intero raggruppamento, e non del singolo membro. La stessa regola vale per i nuovi raggruppamenti formati tra il 2021 e il 2024 e per i casi di modifica dei componenti di un raggruppamento già esistente nel 2020.
Deroghe per il periodo 2025-2028
Sempre nell’allegato I, parte A, punto 5, lettera c), viene inserita la formula per l’obiettivo in deroga applicabile ai costruttori cui sia stata concessa una deroga ex articolo 10, paragrafo 4, per gli anni civili dal 2025 al 2028. Il testo distingue il calcolo ordinario da quello applicabile ai costruttori che non hanno immatricolato nuove autovetture nel 2020 o per i quali i valori di WLTPCO2 o NEDCCO2 siano nulli. È confermato che l’obiettivo2021 corrisponde a una riduzione del 45% rispetto alle emissioni specifiche medie di CO2 del 2007.
Veicoli commerciali leggeri: massa di prova, veicoli completi e incompleti
L’allegato I, parte B, chiarisce la nozione di massa di prova (TM) per i veicoli commerciali leggeri nuovi. La modifica serve a distinguere tra veicolo di base completo e veicolo di base incompleto: nel primo caso si considera la massa di prova del medesimo veicolo di base; nel secondo caso si utilizza il valore DMbase calcolato secondo l’allegato III, parte A, punto 1.2.4, lettera a).
Monitoraggio dei dati per autovetture nuove (M1)
L’allegato II aggiorna i dati che gli Stati membri devono registrare e comunicare annualmente alla Commissione per ciascuna autovettura nuova immatricolata come M1. Sono inseriti nuovi campi, tra cui l’identificatore della famiglia di resistenza all’avanzamento o di matrici della resistenza all’avanzamento e il carattere relativo alle disposizioni di omologazione; al contempo, alcuni campi sono soppressi perché non più utili ai fini del monitoraggio degli obiettivi o delle emissioni medie. I dati devono derivare dal certificato di conformità, salvo diversa indicazione nella parte B, sezione 2 bis.
Monitoraggio dei veicoli commerciali leggeri (N1) e omologazione in più fasi
L’allegato III è riorganizzato per i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati come N1. Gli Stati membri devono comunicare dati specifici per veicoli completi e completati, tra cui il tipo di veicolo, la massa in ordine di marcia del veicolo completo o completato e, per i completati, la massa di marcia del veicolo di base. Il costruttore del veicolo di base deve poi trasmettere dati integrativi entro tre mesi dalla comunicazione dei dati provvisori, per consentire il corretto inquadramento del veicolo e il calcolo delle emissioni specifiche medie e dell’obiettivo del costruttore interessato.
Calcolo delle emissioni di monitoraggio per i veicoli di base incompleti
Per i veicoli di base incompleti, dal 2020 i costruttori devono calcolare le emissioni di CO2 di monitoraggio secondo il metodo di interpolazione del regolamento ONU n. 154, applicando la stessa metodologia adottata per l’omologazione CE, con adattamenti puntuali. Il regolamento disciplina in modo dettagliato la sostituzione del termine TMind, il calcolo della massa standard DMbase, l’uso della resistenza al rotolamento del veicolo di base e il trattamento dell’influenza aerodinamica nei casi di appartenenza o meno a una famiglia di matrici di resistenza all’avanzamento.
Valore B0 e certezza del diritto
Il testo spiega che il valore della massa della carrozzeria B0, originariamente fissato a 1,375 per l’anno civile 2021, viene ricalibrato sulla base dei dati di monitoraggio disponibili. Per il 2022 viene mantenuto il valore vigente, mentre per il periodo 2023-2034 il valore riveduto è fissato a 1,351. La scelta è motivata dall’assenza dei dati finali 2020 e dall’esigenza di certezza del diritto per i costruttori.
Semplificazioni e soppressioni nei dati di monitoraggio
Sia per M1 sia per N1 vengono eliminati diversi parametri ritenuti non più necessari ai fini del calcolo degli obiettivi specifici o delle emissioni medie. Sono inoltre soppressi riferimenti obsoleti alla procedura NEDC, con l’effetto di aggiornare la disciplina di rendicontazione a un quadro tecnico più coerente con il regime WLTP e con le verifiche sulle emissioni dei veicoli in circolazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune nuove prescrizioni contenute negli allegati II e III si applicano dal 1° gennaio 2024. Trattandosi di regolamento delegato, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento della metodologia per i raggruppamenti di costruttori
Nell’allegato I, parte A e parte B, viene inserita una regola specifica per i raggruppamenti costituiti conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/631: l’obiettivo specifico di riferimento per le emissioni WLTP deve essere determinato sulla base dei valori di WLTPCO2, NEDCCO2 e NEDC2020target calcolati per l’intero raggruppamento. La stessa logica si applica ai nuovi raggruppamenti costituiti tra il 2021 e il 2024 e ai casi di cambiamento dei membri di un raggruppamento esistente nel 2020.
Deroghe 2025-2028 per i costruttori
Viene introdotta nell’allegato I, parte A, punto 5, lettera c), la formula per il calcolo dell’obiettivo specifico per le emissioni (obiettivo in deroga2025-2028) per i costruttori con deroga ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, per gli anni civili dal 2025 al 2028. Sono previste due modalità di calcolo: una ordinaria e una specifica per i costruttori che non hanno immatricolato nuove autovetture nel 2020 o per i quali WLTPCO2 o NEDCCO2 siano pari a zero. È definito il fattore di riduzione2025 e si ribadisce che obiettivo2021 corrisponde a una riduzione del 45% delle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2007 del costruttore.
Raffinamento della nozione di massa di prova per i veicoli commerciali leggeri
Nell’allegato I, parte B, punto 6.2.1, la definizione di TM è integrata per distinguere tra veicolo di base completo e veicolo di base incompleto. Per i veicoli completi, la massa di prova da considerare è quella del medesimo veicolo di base; per i veicoli incompleti collegati a un veicolo completato, si utilizza il valore DMbase determinato secondo l’allegato III, parte A, punto 1.2.4, lettera a).
Revisione dei dati di monitoraggio per autovetture nuove (M1)
Nell’allegato II, parte A e parte B, vengono aggiornati i dati dettagliati che gli Stati membri devono registrare e trasmettere annualmente alla Commissione per ciascuna autovettura nuova immatricolata come veicolo M1. Sono aggiunti nuovi parametri, tra cui l’identificatore della famiglia di resistenza all’avanzamento o di matrici della resistenza all’avanzamento e il carattere corrispondente alle disposizioni usate per l’omologazione; sono soppressi i punti 19, 22, 23 e 24 e la nota 4, nonché il secondo comma del punto 1 bis. I dati devono essere ricavati dal certificato di conformità, salvo diversa indicazione.
Aggiornamento dei dati di monitoraggio per veicoli commerciali leggeri (N1)
Nell’allegato III, parte A e parte C, si ristruttura la comunicazione dei dati relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi, completi o completati, immatricolati come N1. Gli Stati membri devono trasmettere nuovi dati dettagliati, inclusi l’identificatore della famiglia di resistenza all’avanzamento, l’indicazione se il veicolo è completo o completato, il carattere dell’omologazione e, per i completati, la massa in ordine di marcia del veicolo di base. Vengono soppressi il punto 1.2.1, il punto 1.2.1.2 bis e la parte B dell’allegato III.
Regole per il calcolo delle emissioni di monitoraggio dei veicoli di base incompleti
Per i veicoli di base incompleti, a partire dall’anno civile 2020, i costruttori devono calcolare le emissioni di CO2 di monitoraggio con il metodo dell’interpolazione previsto dal regolamento ONU n. 154, utilizzando la stessa metodologia applicata per l’omologazione CE. Vengono specificate le eccezioni e le sostituzioni tecniche per TMind, DMbase, resistenza al rotolamento e influenza aerodinamica. In particolare, DMbase è calcolata con una formula che utilizza MRObase, B0 e TPMLM; il valore di B0 è fissato a 1,375 fino all’anno civile 2022 e a 1,351 per gli anni civili dal 2023 al 2034.
Revisione e mantenimento del valore B0
Il regolamento chiarisce che, per i veicoli commerciali leggeri, il valore della massa della carrozzeria B0 era stato fissato a 1,375 per i calcoli relativi al 2021; per il periodo 2022-2024 e oltre, viene precisato il valore riveduto e la sua perdurante applicabilità. Il testo giustifica la scelta con l’assenza dei dati finali di monitoraggio per il 2020 e con l’esigenza di certezza del diritto per i costruttori.
Semplificazione dei parametri di monitoraggio e soppressione di dati obsoleti
Il regolamento elimina alcuni parametri di monitoraggio ritenuti non più necessari ai fini del calcolo degli obiettivi specifici o delle emissioni specifiche medie, e aggiunge nuovi parametri necessari anche per la verifica delle emissioni di CO2 dei veicoli in circolazione. Vengono inoltre soppressi i riferimenti obsoleti alla procedura regolamentare di prova NEDC presenti nell’allegato III, parte B.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni indicate nell’articolo 2, secondo comma, e relative a specifici punti degli allegati II e III si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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