Regolamento (UE) 2023/1089
Regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio del 5 giugno 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (UE) n. 269/2014, che disciplina le misure restrittive relative all’Ucraina. L’obiettivo è adeguare il criterio di inserimento in elenco previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), per recepire la modifica introdotta dalla decisione (PESC) 2023/1094. La nuova formulazione estende il perimetro soggettivo a determinate categorie di imprenditori operanti in Russia, ai loro familiari stretti e ad altri soggetti che ne traggono vantaggio, nonché a operatori economici in settori che generano entrate rilevanti per il governo russo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 per ampliare il criterio di inserimento in elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive relative all’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che rientrano nei criteri di inserimento previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificato. In particolare riguarda imprenditori di spicco che operano in Russia, i loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggono vantaggio, nonché imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. La modifica è adottata nel quadro delle misure restrittive connesse ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina
Il regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio modifica in modo mirato il regime sanzionatorio dell’Unione già contenuto nel regolamento (UE) n. 269/2014. L’intervento recepisce nell’ordinamento UE la decisione (PESC) 2023/1094 del 5 giugno 2023, adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, con l’intento di assicurare un’applicazione uniforme negli Stati membri delle misure restrittive collegate alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento 269/2014 costituisce lo strumento di attuazione delle misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC. Il nuovo regolamento interviene perché la modifica del criterio di inserimento in elenco, essendo materia rientrante nell’ambito del trattato, richiede un atto normativo dell’Unione ai sensi dell’articolo 215 TFUE. La finalità è ampliare il perimetro dei soggetti potenzialmente destinatari di misure restrittive, coerentemente con l’evoluzione della strategia sanzionatoria nei confronti della Federazione russa.
Modifica del criterio di inserimento in elenco
La modifica riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014. La nuova formulazione consente di includere in elenco:
- imprenditori di spicco che operano in روسيا;
- i loro familiari stretti;
- altre persone fisiche che ne traggono vantaggio;
- imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa.
Il criterio è espresso in termini ampi e consente di ricomprendere soggetti economici rilevanti per il sostegno finanziario del governo russo, collegando il listing non solo alla posizione personale dell’operatore ma anche al settore in cui esso opera.
Ambito soggettivo e relazione con la Federazione russa
La norma fa espresso riferimento a soggetti operanti in Russia e a settori economici che generano entrate significative per il governo della Federazione russa, considerato responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina. Il baricentro dell’intervento è dunque il collegamento economico e funzionale con il potere pubblico russo, oltre alla posizione di rilievo dell’imprenditore o dell’entità nel sistema economico nazionale.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Modifica del criterio di inserimento in elenco
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014. Il nuovo criterio include: imprenditori di spicco che operano in Russia e i loro familiari stretti, o altre persone fisiche che ne traggono vantaggio; inoltre, imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, considerato responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina.
Ragione e base normativa dell’intervento
Il regolamento dà attuazione, a livello dell’Unione, alla decisione (PESC) 2023/1094 del 5 giugno 2023, adottata per modificare uno dei criteri di listing del regime sanzionatorio. Il richiamo all’articolo 215 TFUE evidenzia la base giuridica dell’atto di esecuzione sanzionatoria nel diritto dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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