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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15600 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.C. aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF applicate sull'incentivo all'esodo percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta prima del compimento dei 55 anni. La richiesta si fondava sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva dichiarato discriminatoria la diversa soglia anagrafica prevista per uomini e donne ai fini della riduzione dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la tempestività dell'istanza, presentata il 18 giugno 2007, sostenendo che il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorresse dalla data delle ritenute e non dalla pronuncia della Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata la censura relativa alla tardività dell'istanza. Ha stabilito che, per i rimborsi tributari, il termine di decadenza previsto dalla specifica normativa fiscale si applica indipendentemente dalla ragione dell'indebito, compreso il contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea o l'intervento successivo di una pronuncia giudiziaria. La scadenza del termine consolida il rapporto tributario e impedisce di rimetterlo in discussione. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata rigettata la domanda di rimborso del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 4-bis, del T.U.I.R.

    Prevedeva una riduzione alla metà dell'imposta sulle somme corrisposte come incentivo all'esodo, sulla base di soglie anagrafiche differenti per uomini e donne. Tale disciplina è stata ritenuta discriminatoria dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • Art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "termine di decadenza di quarantotto mesi"

    Il termine per chiedere il rimborso delle ritenute decorre dalla data in cui il versamento o la ritenuta è stato eseguito, non dalla data di una successiva sentenza che abbia dichiarato illegittima o incompatibile la disciplina applicata.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato indicato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e ritenuti necessari ulteriori accertamenti non indispensabili, di decidere direttamente nel merito rigettando la domanda del contribuente.

  • Sentenza CGUE 21 luglio 2005, causa C-207/04

    Ha riconosciuto il carattere discriminatorio della diversa disciplina anagrafica applicata a uomini e donne per la tassazione dell'incentivo all'esodo, ma non ha eliminato i termini nazionali di decadenza per chiedere il rimborso.

  • Sentenza CGUE 17 novembre 1998, causa C-228/96, Fallimento Aprile

    Ha affermato che il diritto dell'Unione non impedisce agli Stati membri di applicare termini nazionali di decadenza alle domande di rimborso di tributi riscossi in violazione del diritto europeo, purché tali termini garantiscano stabilità e certezza dei rapporti finanziari.

Massime di principio

  • Il riconoscimento successivo dell'illegittimità di una norma tributaria, anche da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, non riapre automaticamente i termini per chiedere il rimborso.
  • Per recuperare un tributo o una ritenuta indebitamente applicata occorre rispettare il termine di decadenza previsto dalla specifica legge fiscale, calcolato secondo la regola ordinaria decorrente dal versamento o dalla ritenuta.
  • Una pronuncia giudiziaria favorevole può essere utilizzata solo se la domanda di rimborso è stata presentata tempestivamente; una volta scaduto il termine, il rapporto tributario si considera consolidato.
  • I termini nazionali di decadenza sono, in linea generale, compatibili con il diritto dell'Unione europea, perché tutelano la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle entrate pubbliche.
  • Prima di invocare una nuova interpretazione giurisprudenziale o una pronuncia europea, è necessario verificare la data del prelievo, il termine applicabile e la tempestività dell'istanza di rimborso.

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