Ordinanza n. 5462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. II, 22 dicembre 2022, n. 8007, di rigetto del ricorso per l'annullamento del provvedimento del Comune di Comiziano prot. n. 3487 del 13 agosto 2021, notificato a mezzo posta in data 20 agosto 2021, recante diniego definitivo del «Permesso di Costruire per Demolizione, Ricostruzione ed Ampliamento di un fabbricato residenziale sito in Contrada Spennata, ai sensi della L.R. 19/2009, art. 5 - Agevolazioni Fiscali Legge di Bilancio 2020 (sisma bonus, eco bonus, facciata bonus)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per demolizione, ricostruzione e ampliamento di un fabbricato residenziale
Esito
La controversia
Il giudizio d'appello riguarda la sentenza del TAR Campania, sede di Napoli, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale del permesso di costruire richiesto ai sensi della normativa regionale e delle agevolazioni fiscali richiamate nell'istanza. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato aveva disposto una verificazione tecnica, affidandola al direttore del Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale di un'università pubblica, con facoltà di delega ad altro docente competente. Il verificatore ha comunicato l'indisponibilità all'incarico e, successivamente, non ha fornito i motivati chiarimenti richiesti dal Collegio sugli eventuali impedimenti non superabili mediante delega. La presente ordinanza non esamina i motivi di appello relativi alla legittimità del diniego edilizio, ma riguarda esclusivamente l'esecuzione dell'incombente istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha reiterato l'ordine al verificatore di svolgere la verificazione già disposta, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il Collegio ha precisato che il dipendente pubblico scelto quale verificatore è obbligato a prestare il proprio ufficio, salvo che il giudice riconosca un giustificato motivo di esonero. Nel caso concreto non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare tale motivo. L'eventuale assenza o indisponibilità di soggetti delegabili non costituisce impedimento, poiché la delega è una facoltà concessa per agevolare l'attività, mentre il verificatore resta tenuto a eseguire personalmente l'incarico in mancanza di delega. Il Collegio ha richiamato i possibili profili di responsabilità amministrativo-contabile e penale derivanti dalla persistente inosservanza dell'ordine giudiziale, disponendo, in caso di ulteriore inottemperanza, la segnalazione alle autorità competenti. Il giudizio è stato rinviato a un'udienza da individuarsi con separato provvedimento.
Norme richiamate
art. 20 c.p.a.
il verificatore scelto tra i dipendenti pubblici ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo
L'obbligo di svolgere l'ufficio di verificatore grava sul dipendente pubblico designato; l'esonero è ammesso soltanto in presenza di un giustificato motivo riconosciuto dal giudice. La mera indisponibilità di soggetti delegabili non esonera il verificatore dall'esecuzione personale dell'incarico.
Massime di principio
- Il dipendente pubblico nominato verificatore dal giudice amministrativo è obbligato a prestare l'ufficio, salvo che adduca e dimostri un giustificato motivo di esonero riconosciuto dal giudice.
- La facoltà di delegare l'incarico ad altro soggetto competente è uno strumento di agevolazione dell'attività del verificatore e non elimina l'obbligo personale di eseguire la verificazione quando la delega non venga esercitata o non sia praticabile.
- La persistente inosservanza dell'ordine giudiziale di svolgere una verificazione può determinare la segnalazione alle autorità competenti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili e penali.
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