Cassazione Penale, Sentenza n. 24578/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato di energia elettrica (per euro 452,70) mediante manomissione del contatore. Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., con censura sulla mancata prova della coincidenza tra l'autore della manomissione e l'effettivo beneficiario (si contestava la valutazione dell'elemento logico del profitto e la mancanza di accertamenti su locazione dell'immobile, inizio attività, posizionamento del contatore; si richiamava la presenza del proprietario PALUMBO e l'intestazione della fornitura a quest'ultimo); (2) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti comuni di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p. e nella comparazione delle circostanze, sostenendo la non particolare gravità del fatto e l'avvenuto risarcimento integrale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il primo motivo è inammissibile nella parte in cui invoca l'art. 192 c.p.p. per censurare la valutazione della prova, posto che i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione sono fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; sul merito tale motivo è comunque manifestamente infondato perché i giudici del merito hanno dato una motivazione congrua e logicamente coerente (interesse dell'imputato titolare di un esercizio commerciale nel risparmio sui costi, capacità di rendersi conto delle bollette esigue, necessità della voltura non implicante per forza controllo del contatore, ecc.), decisione sottratta al sindacato di legittimità. Il secondo motivo è generico e infondato: la Corte ha ritenuto corretta la comparazione delle circostanze secondo la giurisprudenza consolidata (le generiche assolvono principalmente a funzione di consentire la pena sotto il minimo edittale; se la pena resta sopra il minimo il diniego della prevalenza non costituisce vizio). È stato inoltre osservato che la modifica normativa sull'art. 624, comma 3 c.p. (procedibilità a querela di parte) non incide qui perché, trattandosi di ricorso inammissibile, il procedimento non è considerato pendente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con riferimento a tale norma perché i limiti dell'impugnazione della motivazione devono rispettare l'art. 606 c.p.p.; pertanto non può essere usata per eludere i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla prova
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limita l'oggetto del sindacato in Cassazione sulle doglianze riguardanti motivazione e valutazione della prova: molte censure di merito sono inammissibili se tradotte in semplice dissenso con la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito
art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamati nel contesto delle doglianze sulla valutazione degli elementi di prova, ma la Corte richiama che l'uso di tali norme non consente di superare i limiti di cui all'art. 606 c.p.p.
art. 62 n. 4 e 6 c.p.
Circostanze attenuanti comuni contestate dal ricorrente; la Corte ha ricordato che la comparazione delle circostanze segue la giurisprudenza che limita l'incidenza delle generiche quando la pena rimane oltre il minimo edittale
art. 624, comma 3 c.p. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
La modifica ha reso il reato procedibile a querela di parte; tuttavia la Corte ha precisato che tale cambiamento non rileva nel giudizio di cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile e il procedimento non è 'pendente'
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla valutazione della prova sono fortemente limitate: non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di merito opponendo semplicemente una diversa interpretazione logica dei fatti; occorre dedurre un vizio di diritto specifico ammesso dall'art. 606 c.p.p.
- Quando si contestano le attenuanti comuni bisogna fornire argomentazioni concrete e non generiche; la giurisprudenza considera le generiche principalmente per consentire una pena sotto il minimo edittale, perciò se la pena viene fissata oltre il minimo il diniego della prevalenza delle generiche difficilmente costituisce errore di diritto
- Per la prova della responsabilità in furti via manomissione di contatori, è strategico produrre elementi tecnici e documentali (verbali tecnici, rapporti di voltura, fatturazioni, prove di gestione dell'attività) che colleghino direttamente la manomissione al beneficiario, poiché la mera plausibilità difensiva non è sufficiente in Cassazione
- Le modifiche normative intervenute sulla procedibilità del reato non precludono la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e non richiedono verifica della querela se il ricorso è inammissibile: lo stato di pendente del procedimento rileva ai fini applicativi della nuova procedibilità
- Nel formulare ricorso di legittimità è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e spiegare perché quella motivazione sarebbe formalmente o sostanzialmente viziata, evitando ricostruzioni alternative di fatto non fondate su vizio di diritto
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