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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18587/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la rendita catastale di un immobile di proprietà della società, sito in Napoli, a seguito di DOCFA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione di primo grado e ritenendo congrua la motivazione dell'accertamento, basata su relazione tecnica, dati OMI, comparazione con un'agenzia immobiliare e dettagli di calcolo del costo di costruzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame e omessa motivazione su un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie e la dedotta erroneità dell'individuazione e valutazione del cespite; 2) violazione degli artt. 6 e 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990, per asserito difetto assoluto di motivazione dell'atto impugnato.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze tecniche, attività preclusa in sede di legittimità, e comunque non corredato da specifiche e puntuali critiche alle risultanze asseritamente trascurate. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato in modo compiuto la motivazione dell'avviso di accertamento e aveva descritto l'iter logico-giuridico della rideterminazione della rendita, con indicazione dei criteri utilizzati (valore al mq, incidenza del suolo, dati OMI, comparazioni di mercato e modalità di calcolo del costo di costruzione). Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie; occorrono censure specifiche e puntuali, idonee a mostrare la decisività del fatto non esaminato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché la sentenza di merito aveva effettivamente valutato la motivazione dell'atto impositivo e applicato correttamente i criteri di stima catastale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione di parte.

  • artt. 6 e 7 L. 212/2000

    Sono stati evocati dal ricorrente per lamentare il difetto di motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto che l'atto fosse adeguatamente motivato.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente sul tema della motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    L'ulteriore contributo unificato è dovuto in misura pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, ma deve indicare specificamente il fatto storico decisivo trascurato e le ragioni della sua decisività.
  • Quando il giudice di merito dà conto, sia pure sinteticamente, dell'iter logico seguito e degli elementi essenziali posti a base della decisione, la motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., senza obbligo di confutare ogni singola allegazione delle parti.
  • In tema di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, è sufficiente che l'atto renda comprensibili i criteri di stima adottati e consenta al contribuente di ricostruire il percorso valutativo seguito dall'Ufficio.
  • La contestazione della motivazione di un accertamento non può risolversi in affermazioni generiche di inadeguatezza o in una diversa lettura delle emergenze istruttorie; è necessaria una critica puntuale alle basi tecniche della valutazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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