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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati indicati (art. 416, 628, 648 c.p.). Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (sosteneva di aver confessato solo una rapina e di non aver partecipato alle altre condotte e all'associazione); 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella scelta della misura cautelare e nelle esigenze cautelari, sostenendo sproporzione della custodia in carcere dati l'assenza di precedenti, la buona famiglia e l'assenza di pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente, nel giudizio di riesame, aveva limitato il proprio gravame alle sole esigenze cautelari e quindi non poteva introdurre in Cassazione una censura nuova relativa ai gravi indizi di colpevolezza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione logica, coerente e priva di aporie in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (richiamando captazioni, materiale audiovisivo, dichiarazioni delle persone offese, uso di armi, continuità dell'azione associativa). Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 416

    Norma che configura l'associazione per delinquere; dalla motivazione del Tribunale è emersa valutazione di partecipazione associativa come elemento indiziario per le esigenze cautelari.

  • Codice penale - art. 628

    Articolo sulla rapina: i fatti contestati includono rapine con uso di violenza/armi, utilizzati dal Tribunale per fondare il pericolo di reiterazione.

  • Codice penale - art. 648

    Articolo relativo alla ricettazione; fatto richiamato fra le imputazioni oggetto del provvedimento cautelare.

  • Codice di procedura penale - art. 274, comma 1, lett. c)

    Norma che autorizza la misura cautelare se sussiste il pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto legittimo desumere tale pericolo dalle modalità e continuità delle condotte contestate anche se risalenti nel tempo.

  • Decreto-Legge n. 137 del 2020 - art. 23, comma 8

    Previsione procedurale richiamata per la memoria/requisitoria del Procuratore Generale; utilizzata nel procedimento di Cassazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; altre pronunce citate

    Principi consolidati: a) non è ammesso in Cassazione un motivo nuovo non dedotto nel giudizio di impugnazione precedente (limite alla materia del gravame); b) il controllo di logicità sulla motivazione non consente una rivalutazione degli elementi di fatto; c) l'attualità del pericolo di reiterazione può essere desunta da comportamenti concreti e rapporti con l'ambiente delinquenziale anche in assenza di precedenti penali.

Massime di principio

  • Non è ammesso introdurre in Cassazione censure nuove rispetto a quelle effettivamente dedotte nel giudizio di riesame: chi contesta la sussistenza dei gravi indizi doveva aver sollevato la questione nella richiesta di riesame, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La misura della custodia in carcere può essere confermata anche in assenza di precedenti penali se sussistono elementi concreti (captazioni, materiale audiovisivo, dichiarazioni, uso di armi, continuità dell'azione) che rendono attuale e concreto il pericolo di reiterazione.
  • La valutazione della proporzionalità della misura cautelare richiede un esame puntuale della motivazione del giudice: fatti e circostanze concrete possono prevalere su elementi personali favorevoli (assenza di precedenti, situazione familiare) se configurano un rischio reale di reiterazione.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito; non è consentita una rivalutazione ex novo delle prove o una diversa interpretazione dei fatti.
  • Per contestare efficacemente l'applicazione di misure cautelari è opportuno che la difesa affronti compiutamente sia il profilo degli indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari già nei gradi precedenti, documentando alternative concrete rispetto alle valutazioni del giudice.

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