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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04579/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna in rito abbreviato per rapina impropria e reati connessi (pena: 3 anni e 8 mesi, multa euro 2.000, interdizione dai pubblici uffici 5 anni). Il ricorso, proposto dal difensore Avv. Assunta Schirru, articolava più motivi: (1) contestazione dell'applicazione dell'aggravante "delle più persone riunite" per presunta confusione tra i presupposti del concorso e quelli dell'aggravante; (2) vizio di qualificazione giuridica e motivazione riguardo alla riconduzione del fatto alla rapina impropria consumata, per mancata immediatezza fra sottrazione e violenza; (3) censura per omessa o insufficiente motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art.62, comma 1, n.4 c.p. (speciale tenuità del danno); (4) mancato riconoscimento della nuova attenuante del "fatto di lieve entità" introdotta dalla sentenza costituzionale n.86/2024; (5) errore nella ponderazione delle circostanze (art.62-bis e art.99, comma 4 c.p.) e nell'applicazione dei principi dopo le pronunce di incostituzionalità. Sono stati depositati motivi aggiunti e memoria di replica.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte generici o meramente reiterativi dell'appello, non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, o non consentiti per carenza della devoluzione (frattura della catena devolutiva). In particolare: l'aggravante "delle più persone riunite" è stata correttamente applicata perché il complice era presente al momento della prima violenza; il requisito di "immediatezza" per la rapina impropria è interpretato come "flagranza/quasi flagranza" e dunque la ricostruzione fattuale giustifica la qualificazione come rapina impropria consumata; l'attenuante di speciale tenuità è stata esclusa in ragione della pluralità di offese e del danno/evento non tenue; la richiesta relativa alla nuova attenuante introdotta dalla sentenza costituzionale n.86/2024 non era stata previamente devoluta alla Corte d'appello e quindi non è consentita in Cassazione; la ponderazione tra attenuanti e recidiva è stata adeguatamente motivata e le pronunce costituzionali richiamate non mutano l'esito nel caso concreto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte ha richiamato che la rapina impropria richiede che la violenza o minaccia avvenga in posizione di 'immediatezza' rispetto alla sottrazione, interpretando tale immediatezza come nozione di flagranza o 'quasi flagranza' (non necessariamente contiguità temporale assoluta), e ha confermato l'applicabilità dell'aggravante "delle più persone riunite" quando più concorrenti sono presenti sul luogo e nel momento della violenza o minaccia

  • art. 624 c.p.

    Richiamato nella cornice della qualificazione del fatto (reato di furto/rapporti con la rapina impropria); nella decisione non è stata ravvisata inosservanza di principio collegato a questa norma

  • art. 337 c.p.

    Citato tra le norme richiamate nel ricorso originale; la Corte non ha ritenuto che la motivazione impugnata sia viziata in relazione a questa norma (nessuno specifico errore di applicazione desumibile dalla sentenza)

  • art. 62, comma 1, n.4 c.p.

    L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede, oltre alla esiguità del danno patrimoniale, la speciale tenuità dell'evento: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'esclusione in ragione della pluralità di offese e del danno/evento non tenue

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche richiedono valutazione comparativa con le aggravanti; la corte d'appello ha effettuato il giudizio di bilanciamento e motivato il mancato prevalere delle attenuanti nel caso concreto

  • art. 99, comma 4 c.p.

    La Corte ha ritenuto corretto il riferimento al divieto di prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva reiterata nella fattispecie, considerata entro i limiti di applicazione ormai chiariti da pronunce di incostituzionalità parziali

  • art. 69, comma 4 c.p.

    Richiamato nel dibattito sulla prevalenza delle attenuanti; la Corte ha osservato che le recenti pronunce costituzionali sul tema non mutano l'esito nel caso concreto e che il divieto di prevalenza è correttamente richiamato nella motivazione applicabile qui

  • Sentenza Cost. n. 86/2024

    Ha introdotto/rilevato profili relativi alla attenuante del "fatto di lieve entità" per il reato di rapina; la Corte ha però rilevato che la relativa richiesta non era stata previamente devoluta alla Corte d'appello e pertanto non poteva essere esaminata in Cassazione

  • Sentenza Cost. n. 141/2023

    Riferita nel contesto delle pronunce di incostituzionalità che incidono sull'applicazione dell'art.99; la Corte ha ritenuto che le pronunce di incostituzionalità citate non travolgono il quadro applicativo nel presente caso

  • Sentenza Cost. n. 117/2025

    Citata dalla difesa in replica; la Corte di legittimità ha ritenuto la sua richiamata applicazione non idonea a mutare l'esito del bilanciamento tra attenuanti e recidiva nel caso concreto

  • Sentenza Cost. n. 151/2025

    Richiamata in relazione al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche su recidiva reiterata per specifiche fattispecie; la Corte ha ritenuto la pronuncia non estensibile alla fattispecie di cui al ricorso

Massime di principio

  • Per la rapina impropria il requisito dell"immediatezza" tra sottrazione e violenza va interpretato in senso funzionale (flagranza/quasi-flagranza): non è necessaria una contiguità temporale assoluta, purché sussista unità dell'azione volta a garantire impunità o il possesso della res
  • L'aggravante "delle più persone riunite" richiede la contemporanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; la presenza del complice che concorre alla dinamica intimidatoria è sufficiente a integrarla
  • L'attenuante di speciale tenuità (art.62, n.4) richiede non solo esiguità del danno patrimoniale ma anche tenuità dell'evento: violenze o fatti plurioffensivi ostano al riconoscimento
  • Le novità giurisprudenziali o costituzionali che introducono nuove attenuanti o modificano il bilanciamento tra circostanze devono essere tempestivamente dedotte e devolute nei gradi processuali opportuni; l'omessa devoluzione impedisce l'esame in Cassazione
  • I motivi che siano generici, meramente reiterativi dell'appello o che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata sono frequentemente dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione
  • In presenza di recidiva reiterata, il giudizio di prevalenza tra attenuanti e aggravanti richiede motivazione specifica: il giudice deve comparare elementi concreti di offensività e tenuità e motivare il motivo del diniego di prevalenza

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