Cassazione Penale, Sentenza n. 39161/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Khan impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che applicava la custodia cautelare in carcere (in accoglimento dell'appello del PM) ritenendo violati gli artt. 274 comma 1 lett. a) e c) c.p.p., principi costituzionali (artt. 13, 27, 111 Cost.), la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 5 e 6.2) e la Carta dei diritti dell'Unione Europea (art. 48). Si contestava la valutazione del pericolo di reiterazione e dell'inquinamento probatorio: l'indagato era incensurato, residente da anni in Italia, senza procedimenti pendenti; le quote societarie erano state sequestrate e gli era stato imposto il divieto di esercitare l'impresa, elementi che avrebbero escluso la possibilità di reiterare i reati; le persone offese avevano reso dichiarazioni costanti, non sussisteva pericolo di inquinamento delle prove e, dunque, la misura carceraria era sproporzionata rispetto a misure interdittive già previste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari rilevano in sede di legittimità solo se configurano mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.; nel caso di specie il Tribunale aveva motivato l'esistenza del pericolo di reiterazione con pluralità e reiterazione delle condotte, numero elevato di lavoratori coinvolti, modalità dell'azione e personalità dell'indagato, e aveva dato motivazione ampia anche sul pericolo di inquinamento probatorio. La Corte ha quindi escluso il sindacato di merito e dichiarato inammissibile il ricorso estendendo l'inammissibilità ai motivi nuovi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 274 comma 1 lett. a) e c) cod. proc. pen.
art. 274, co. 1, lett. a) e c)
Norma che individua i presupposti per le misure cautelari personali (tra cui il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione). La Corte ricorda che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, valutato dal giudice di merito sulla base della personalità dell'indagato, delle modalità del fatto e delle sue condizioni di vita.
art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
art. 606, co. 1, lett. e)
Limita il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto: i rilievi sulla motivazione relativi a indizi e esigenze cautelari sono esaminabili in cassazione solo se integrano vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
art. 585 comma 4 c.p.p.
Stabilisce che l'inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi, impedendo il surrettizio spostamento in avanti dei termini d'impugnazione.
art. 616 c.p.p.
Prevede effetti e sanzioni nella fase di cassazione: con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso la parte può essere condannata al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella proposizione, ad una somma a favore della Cassa delle ammende.
artt. 81, 110, 603-bis, 582-585-576 e 629 commi 1 e 2 cod. pen.
artt. 81, 110, 603-bis, 582-585, 576, e 629, co. 1 e 2 c.p.
Articoli penali che riportano i reati contestati all'indagato; qui indicano il quadro di fattispecie che ha dato origine alla richiesta di misura cautelare.
art. 13 Cost.
Richiamato dal difensore in tema di libertà personale: la Corte non ha ritenuto che la motivazione del Tribunale violasse il principio costituzionale relativo alla libertà personale.
art. 27 Cost.
Richiamato dal difensore in relazione alla responsabilità penale e alle garanzie del processo; la Cassazione non ha riconosciuto violazioni procedurali tali da rendere la motivazione manifestamente illogica.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al giusto processo: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fornito motivazione adeguata e logica, quindi compatibile con il principio del giusto processo.
art. 5 CEDU
Richiamato dal difensore in tema di libertà personale; la Corte non ha ritenuto che sussistesse una violazione evidente dei diritti garantiti dalla CEDU sulla base della motivazione del Tribunale.
art. 6.2 CEDU
Richiamato rispetto al diritto a un processo entro termini ragionevoli e all'equità del procedimento; la Corte nazionale non ha trovato profili tali da determinare inammissibilità per violazione di questo principio.
art. 48 Carta dei diritti UE
art. 48 Carta dei diritti dell'Unione europea
Richiamato dal difensore come garanzia processuale; la Corte non ha ritenuto provata una lesione talmente manifesta delle garanzie da rendere la motivazione inesistente o illogica.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la valutazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è di competenza primaria dei giudici di merito; la Cassazione interviene soltanto per vizio di motivazione manifesto o mancanza di motivazione.
- Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di reiterazione occorre una prognosi concreta e attuale, fondata su elementi quali la personalità dell'indagato, le modalità e la pluralità delle condotte, e le sue concrete condizioni di vita; non è richiesta la previsione di una specifica occasione per delinquere.
- La mera esistenza di misure interdittive o il sequestro di quote societarie non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare globalmente le condizioni e motivare in modo adeguato.
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondamento legittimo per misure cautelari se dalla motivazione risultano elementi concreti che rendono probabile un'influenza sulle dichiarazioni delle vittime o sui testi.
- In cassazione i motivi nuovi sono inammissibili se si fondano sullo stesso vizio che ha reso inammissibili i motivi originari (art. 585 co.4 c.p.p.); non è ammesso un uso delle impugnazioni per rinviare o posticipare termini processuali.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o negligenti può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente.
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