Sentenza n. 536/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - dell’atto provvedimento interdittivo prot. n. 4797 datato 11 luglio 2024 con il quale è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività relativa a “rinnovo pratica installazione n. 3 impianti pubblicitari lungo la S.P. 90 esercitata dalla ditta PUBBLIA GROUP srl con la conseguente rimessa in pristino della situazione antecedente l’avvio della stessa”, assunto dal SUAPE del Comune di Aglientu e notificato via pec in data 11 luglio 2024, avente ad oggetto il mancato rinnovo dei titoli autorizzatori n. 63, 64 e 65 già rilasciati dalla Provincia di Sassari Zona omogenea Olbia – Tempio con il provvedimento unico n. 84 del 29 giugno 2021; - dell’atto presupposto nota prot. n. 33110 del 02 luglio 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni, non ha ritenuto corretta la procedura di autocertificazione a 0 giorni, avviata dalla Società ricorrente presso il SUAPE di Aglientu per il rinnovo dei titoli autorizzatori n. 63, 64 e 65 già rilasciati con il provvedimento unico n. 84 del 29 giugno 2021, “in quanto l’istante è privo dei titoli abilitativi che consentono il procedimento di autocertificazione a 0 giorni” ed ha concluso con l’invito alla società ricorrente “a inoltrare una nuova istanza, con procedimento in Conferenza di servizi, e lo sportello SUAPE in indirizzo alle verifiche procedurali di competenza”; - dell’atto presupposto comunicazione d’irricevibilità datata 4 giugno 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza presentata da Pubblia Group s.r.l. con pec del 22 maggio 2024 per il rinnovo delle autorizzazioni sulle strade provinciali SP 90, 38,1 6, 82 e 98 “in quanto il procedimento appartiene all’ambito SUAPE che, ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, provvede al coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in merito all’istanza”; - di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla Società quivi ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa rispetto ai quali riserva la proposizione di motivi aggiunti; - con espressa riserva, in ordine a tutti i predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e mancato rinnovo delle autorizzazioni per impianti pubblicitari, con ordine di cessazione immediata dell'attività e rimessione in pristino
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del SUAPE del Comune di Aglientu che aveva ordinato la cessazione immediata dell'attività relativa al rinnovo di tre impianti pubblicitari lungo la strada provinciale SP 90, disponendo la rimessione in pristino. Sono stati inoltre impugnati la nota della Provincia che aveva ritenuto non corretta la procedura di autocertificazione a zero giorni, reputando la società priva dei titoli abilitativi necessari, la comunicazione provinciale di irricevibilità della precedente istanza di rinnovo e gli atti connessi. Nel corso del giudizio la società ha depositato una nuova istanza, correttamente formulata, ottenendo il rilascio delle autorizzazioni oggetto della controversia. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese. La Provincia si è opposta alla condanna alle spese, sostenendo che la sopravvenienza fosse autonoma e non implicasse alcun riconoscimento della fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio delle autorizzazioni consente di definire il giudizio, ma non costituisce revoca né superamento del precedente diniego. Le autorizzazioni sono state infatti rilasciate soltanto in seguito alla presentazione, durante il processo, di una nuova istanza correttamente formulata, successiva alla notifica e al deposito del ricorso. Poiché la sopravvenienza non equivaleva al riconoscimento dell'illegittimità degli atti impugnati, il Collegio ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere in presenza del venir meno dell'interesse alla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravvenga un provvedimento che soddisfi l'interesse sostanziale del ricorrente rendendo inutile la decisione sugli atti impugnati.
- Il rilascio di un nuovo titolo abilitativo a seguito della presentazione, durante il giudizio, di una nuova e corretta istanza non equivale alla revoca o al superamento del precedente diniego e non implica, di per sé, il riconoscimento della fondatezza delle censure proposte contro gli atti originariamente impugnati.
- Quando la definizione del giudizio dipende da una sopravvenienza autonoma, non riconducibile all'illegittimità degli atti impugnati, è giustificata la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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