Cassazione Penale, Sentenza n. 20072/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza è stata accolta. La Corte ha ritenuto trattarsi di mero errore materiale, non incidentale sul giudizio di responsabilità, e ha disposto la correzione della sentenza con conseguente condanna di Lombardo Giuseppe al pagamento delle spese processuali del grado di legittimità in favore della Federazione. Le spese sono state liquidate nella misura di euro 3.510, secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha chiesto la correzione di un errore materiale nella sentenza n. 28654 del 28/10/2020: benché il difensore della parte civile avesse presentato, tramite sostituto processuale Avv. Francesca Giansante, le proprie conclusioni relative alla posizione di Lombardo Giuseppe con produzione della nota-spese, tale liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile non era stata rilevata nella decisione. Con istanza del 12/01/2024 la parte civile ha richiesto la correzione dell'errore e la liquidazione delle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
d.m. n. 55 del 2014
Individua i parametri per la liquidazione delle spese processuali; la Corte ha disposto la liquidazione delle spese di legittimità in base a tali parametri.
sentenza n. 28654 del 28/10/2020
Decisione originaria cui l'istanza si riferisce: la sentenza aveva già condannato gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, ma per mero errore non aveva rilevato la nota-spese e le conclusioni depositate dalla parte civile; la Corte ha quindi corretto quella omissione.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale di una sentenza è ammissibile anche dopo la conclusione del giudizio se l'errore è meramente formale e non incide sul giudizio di responsabilità.
- Se la parte interessata ha provato il deposito di conclusioni e la produzione della nota-spese, può chiedere la rettifica della sentenza per ottenere la liquidazione delle spese processuali omessa per errore materiale.
- La rettifica non riforma il merito della decisione ma integra il dispositivo con le conseguenze economiche dovute alla parte che abbia legittimamente chiesto e documentato le spese.
- Le spese così riconosciute devono essere liquidate secondo i parametri tariffari applicabili (es. D.M. n. 55/2014) e comportano l'ordine di pagamento a carico del condannato.
- Per agire efficacemente in situazioni analoghe è importante produrre copia delle conclusioni depositate e della nota-spese, indicare la specifica omissione e richiedere espressamente la correzione per errore materiale.
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