Cassazione Penale, Ordinanza n. 41383/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per evasione dalla detenzione domiciliare, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, da un lato, una non corretta valutazione della sua versione difensiva circa l'asserito allontanamento dal domicilio detentivo e, dall'altro, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che i motivi sulla ricostruzione del fatto sono generici e ripetitivi di quelli già esaminati in appello, mentre le censure su 131-bis e attenuanti generiche mirano a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, essendo sorrette da motivazione ritenuta adeguata dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la Corte di appello abbia motivato in modo completo ed esaustivo sull'accertamento dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e sulla certezza dell'identificazione dell'imputato; reputa altresì non sindacabile in cassazione la valutazione di insussistenza della particolare tenuità del fatto, fondata sulla durata dell'evasione, sull'intensità del dolo, sulla mancanza di giustificazioni e sulla reiterazione della condotta, nonché il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione delle modalità del fatto, della durata dell'evasione, dell'intensità del dolo, dell'assenza di giustificazioni e del carattere reiterativo della condotta; tali apprezzamenti di merito non sono rivalutabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione dei motivi di appello già disattesi con motivazione completa ed esaustiva.
- La valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo quando presenti evidenti vizi logici o manchi di adeguata motivazione; in difetto, non è consentita una nuova autonoma rivalutazione del compendio probatorio.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa tenendo conto, tra gli altri elementi, della durata della condotta, dell'intensità del dolo, dell'assenza di giustificazioni e della reiterazione della violazione; tale giudizio, se congruamente motivato, è sottratto al sindacato di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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