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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12236/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma dell'abbreviato che li ha condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose. Hanno articolato sei motivi: (1-2) vizio per mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata acquisizione della testimonianza di Anita Nozza ritenuta prova sopravvenuta; (3) contestazione della cumulatività fra sottrazione e irregolare tenuta delle scritture contabili e carenza del dolo specifico per la bancarotta documentale; (4) doglianza sull'assorbimento della bancarotta da operazioni dolose in quella patrimoniale e sul nesso causale rispetto a dissesti anteriori; (5) inesistenza di offensività della distrazione di €7.200 (parziale restituzione) e presunta estraneità di Ghidini; (6) vizio nella determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato la condanna di anni 3 di reclusione per ciascuno (con pene accessorie) per i reati contestati, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali. Motivazione principale: - Nel rito abbreviato il giudice d'appello ha ampio potere discrezionale e ha correttamente ritenuto superflua la rinnovazione della prova (testimonianza Nozza) di fronte alla prova documentale e testimoniale positiva già acquisita. - È ammessa la formulazione cumulativa/alternativa di contestazioni in materia di bancarotta documentale; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo (anche nella forma della omessa tenuta mirata) in relazione agli elementi probatori e alla perdurante incompletezza delle scritture che ha impedito la ricostruzione patrimoniale. - La bancarotta da operazioni dolose mantiene autonomia rispetto alla bancarotta patrimoniale quando riguarda operazioni gestionali infedeli o omissioni sistematiche (es. omesso versamento di imposte/contributi) che aggravano il dissesto; dunque non è assorbita nei casi valutati. - La restituzione parziale delle somme è post factum e non elimina la consumazione della distrazione; la responsabilità di Ghidini è confermata in concorso per il ruolo di amministratore di fatto. - Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in ragione della gravità, della pluralità di episodi e della scarsa collaborazione. La Cassazione ha quindi dichiarato i ricorsi infondati e condannato i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per inquadrare il concorso di persone nel reato: la responsabilità per concorso è applicata sia al materiale autore della distrazione sia a chi, come amministratore di fatto, ha condiviso e promosso il disegno criminoso.

  • R.D. 16 maggio 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216 comma 1 nn.1 e 2

    Norma sulle fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: la Corte ha richiamato la distinzione tra omessa/irregolare tenuta delle scritture (anche parziale) e sottrazione/occultamento, e ha ritenuto configurabile il dolo a seconda delle circostanze fattuali.

  • R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 219 commi 1 e 2 n.1

    Richiamato nel quadro delle singole ipotesi di bancarotta (documentale e patrimoniale) considerate nella sentenza di merito.

  • R.D. 16 maggio 1942, n. 267, art. 223 comma 2 n.2

    Norma sulla bancarotta impropria da operazioni dolose: la Corte ha confermato l'autonomia di questa fattispecie quando le omissioni o operazioni gestionali infedeli (es. omissione sistematica di versamenti fiscali/previdenziali) aggravano o causano il dissesto, giustificando il concorso materiale con le altre fattispecie.

  • artt. 322 e 323 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

    Riferimento aggiornato alle disposizioni moderne corrispondenti alle fattispecie di bancarotta previste dalla legge fallimentare richiamata.

  • art. 603 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)

    Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha sottolineato la discrezionalità del giudice d'appello in materia, soprattutto nel processo abbreviato, valutando la richiesta di nuova prova alla stregua dell'"assoluta necessità".

  • art. 438 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che con il rito abbreviato gli imputati rinunciano in via definitiva a parte del diritto alla prova, limitando l'ambito della rinnovazione istruttoria in appello.

  • art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Criterio di impugnazione in Cassazione relativo a motivi che concernono la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte ne precisa i limiti rispetto al rito abbreviato.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata riguardo alla determinazione del capo di imputazione e alla possibilità di contestazioni alternative nelle ipotesi di bancarotta documentale.

  • art. 41 cod. pen.

    Principio del concorso di cause e del nesso causale: la Corte afferma che un'operazione dolosa può concorrere causalmente con preesistenti cause di dissesto, anche se queste esistevano già.

  • art. 2639 cod. civ.

    Richiamato per la nozione di amministratore di fatto: la sentenza applica la disciplina civilistica per attribuire responsabilità di fatto e, in ambito penale, equiparare tali soggetti agli amministratori di diritto.

  • art. 40 comma 2 cod. pen.

    Principio dell'obbligo di impedire il reato: il giudice ha richiamato l'onere dell'amministratore di fatto di impedire condotte illecite nella gestione, qualora ne avesse potuto impedire l'esecuzione.

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Previsione dell'attenuante per riparazione del danno: la Corte ricorda che la restituzione posteriore è un post factum rilevante solo ai fini dell'attenuante, non per l'esclusione della consumazione del reato.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi generali per la determinazione della pena e il riconoscimento delle circostanze attenuanti: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche sulla base della gravità e della pluralità delle condotte.

  • art. 62-bis comma 3 cod. pen.

    Richiamato per precisare che l'incensuratezza non è più rilevante di per sé ai fini del riconoscimento delle attenuanti quando mancano altri elementi di segno positivo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza relativa alla valutazione di responsabilità su fatti di minore rilievo (es. distrazione di modesta somma), ma la Corte l'ha ritenuta non applicabile per escludere la rilevanza penale del prelievo.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato il giudice d'appello ha ampia discrezionalità nel rifiutare la rinnovazione dell'istruttoria: la richiesta di acquisire prove sopravvenute va ammessa solo se assolutamente necessaria e non manifestamente superflua rispetto alle prove già acquisite.
  • Una testimonianza che fornisca un elemento negativo (assenza di conoscenza/contatti) non può prevalere automaticamente su prove documentali e bancarie positive; la prova positiva ha valore decisivo e può rendere superflua l'escussione di testimoni contrari.
  • È ammissibile formulare contestazioni cumulative o alternative in tema di bancarotta documentale (sottrazione/occultamento vs irregolare tenuta); la qualificazione dipende dalla ricostruzione fattuale e dalla dimostrazione del dolo specifico o del dolo generico a seconda dei casi.
  • La bancarotta da operazioni dolose (omesso versamento di imposte/contributi, condotte gestionali infedeli) resta autonoma rispetto alla bancarotta patrimoniale quando la condotta è distinta, gestionale e cagiona o aggrava il dissesto: può concorrere materialmente o causalmente con altre condotte.
  • La restituzione o il recupero di somme o beni effettuati dopo la consumazione della distrazione costituiscono solo elementi rilevanti ai fini dell'attenuante per riparazione del danno, ma non fanno venir meno la consumazione del reato.
  • Chi esercita di fatto i poteri di amministrazione può essere ritenuto penalmente responsabile alla stregua dell'amministratore di diritto per atti commissivi o omissivi inerenti la gestione societaria, inclusi i comportamenti che determinano o aggravano il dissesto.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice del merito; il loro diniego, se motivato con elementi concreti (gravità, pluralità di reati, mancata collaborazione, modesta riparazione), non è sindacabile in sede di legittimità salvo in presenza di manifesta illogicità.

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