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Sentenza

Sentenza n. 146/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 635/2023 in data 18 ottobre 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente € 3.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 635/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva adempiuto all'obbligo di attribuirle l'importo nominale di € 3.500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 giugno 2025 e il suo passaggio in giudicato era comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 1 luglio 2025. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti del rimedio previsto dagli artt. 112 e seguenti c.p.a., poiché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e risultava ineseguita. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all'indirizzo PEC del Ministero ritenuto idoneo. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al giudicato e a compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale specifica del ricorso per l'esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso consente, nel caso concreto, l'esperimento del rimedio dell'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può essere adito in sede di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all'amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione non contestata, è sufficiente a dimostrare i presupposti dell'azione di ottemperanza.
  • Per le amministrazioni statali, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale a un domicilio digitale idoneo dell'amministrazione, consente di procedere giudizialmente per l'esecuzione coattiva del giudicato.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a provvedere, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inottemperanza.
  • Quando il commissario ad acta individuato è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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