Sentenza n. 554/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: - della nota dell’ASL BT-SISP Trani in data 30.9.2024, prot. n. -OMISSIS-, con oggetto “Comunicazione idoneità luogo di culto all’osservazione delle salme ai sensi degli artt. 10, l.r. Puglia n. 34/2008, 3, co. 5, lett. e), reg. reg. Puglia n. 8/2015, 12, co. 2, d.P.R. n. 285/1990. Riscontro”; - della nota della Polizia locale del Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con oggetto “Comunicazione idoneità luogo di culto all’osservazione delle salme ai sensi artt. 10 l.r. Puglia n. 34/2008, 2, co. 5, lett. e), reg. reg. Puglia n. 8/2015, 12, co. 2, d.P.R. n. 285/1990 – -OMISSIS--OMISSIS- con sede in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, comprese, per la parte di interesse della ricorrente, le note della Regione Puglia prot. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 9.11.2022 e prot. -OMISSIS- dell’1.10.2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’idoneità di un locale di culto all’osservazione e all’esposizione delle salme in via generale e continuativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente ricorrente aveva comunicato al Comune e all’ASL di avere destinato un locale del luogo di culto allo svolgimento del periodo di osservazione e all’esposizione delle salme, a richiesta dei familiari. L’ASL aveva rilevato l’assenza dei requisiti previsti per le strutture per il commiato e le case funerarie; la Polizia locale aveva recepito tale valutazione, negando la possibilità di rilasciare l’autorizzazione sindacale. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione del r.d. n. 1265/1934, della l.r. Puglia n. 34/2008, del reg. reg. Puglia n. 8/2015, del d.P.R. n. 285/1990, del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’art. 3 l. n. 241/1990; violazione degli artt. 19 e 97 Cost., dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità e gerarchia delle fonti; incompetenza ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, arbitrarietà, omessa motivazione, disparità di trattamento e sviamento. Secondo la ricorrente, i luoghi di culto dovevano essere distinti dalle strutture per il commiato e, per i primi, sarebbe stato sufficiente dimostrare l’idoneità alla sorveglianza della salma ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 285/1990, anche mediante videosorveglianza. Il Collegio ha inoltre stralciato dal fascicolo la memoria della Regione depositata oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., non qualificandola come replica a nuovi documenti o memorie.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha distinto tra, da un lato, il trasporto occasionale di una salma verso un luogo di culto e, dall’altro, l’utilizzo ordinario, generale e continuativo di un locale per l’osservazione e l’esposizione delle salme. Gli artt. 10 l.r. Puglia n. 34/2008 e 3, comma 5, lett. e), reg. reg. Puglia n. 8/2015 consentono il trasporto della salma anche verso un luogo di culto idoneo, ma disciplinano una concreta e specifica operazione di trasferimento, soggetta alle prescritte certificazioni e comunicazioni amministrativo-sanitarie. Tali disposizioni non fondano invece un’autorizzazione permanente e generale all’esercizio dell’attività di osservazione ed esposizione delle salme. Quando il luogo viene utilizzato in via ordinaria per un’attività sostanzialmente assimilabile a quella svolta nelle strutture per il commiato, devono essere posseduti i requisiti strutturali, impiantistici, igienico-sanitari e professionali previsti dall’art. 15 reg. reg. Puglia n. 8/2015, nonché le autorizzazioni richieste per l’attività funebre. La qualificazione formale come luogo di culto non consente di eludere tali prescrizioni. Il luogo di culto può ricevere una salma caso per caso, previa certificazione e sotto la vigilanza delle autorità competenti, purché sia idoneo all’osservazione ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 285/1990. L’attività di commemorazione religiosa e la breve sosta di un feretro chiuso durante il rito funebre restano compatibili con la libertà di culto; ove si intenda svolgere anche l’osservazione e l’esposizione della salma, devono essere rispettati gli adempimenti amministrativi e sanitari previsti. Le note impugnate sono state quindi ritenute legittime, anche perché preordinate soprattutto alla tutela della salute pubblica. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 10 l.r. Puglia n. 34/2008
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente, a determinate condizioni e su richiesta degli aventi diritto, il trasporto della salma anche presso luoghi di culto ritenuti idonei, ma non autorizza l’utilizzo permanente e generale di tali luoghi per l’osservazione e l’esposizione delle salme.
art. 17 l.r. Puglia n. 34/2008
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individua le strutture per il commiato e le case funerarie deputate alla custodia e all’esposizione delle salme o dei feretri, subordinandole ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa.
art. 15 l.r. Puglia n. 34/2008
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Subordina l’attività funebre e il servizio di trasporto funebre, anche se svolto disgiuntamente, alle autorizzazioni comunali e ai requisiti previsti per mezzi, rimesse e personale.
art. 3, comma 5, lett. e), reg. reg. Puglia n. 8/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ammette il trasporto della salma presso luoghi di culto purché idonei all’osservazione ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 285/1990; la previsione riguarda il trasporto concreto della salma e non un’autorizzazione generale all’attività.
art. 4 reg. reg. Puglia n. 8/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina gli adempimenti amministrativi conseguenti al trasporto della salma, anche quando la destinazione sia un luogo di culto.
art. 8 reg. reg. Puglia n. 8/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Definisce l’attività funebre, i requisiti degli operatori e gli obblighi relativi alla sede, ai mezzi, all’autorimessa e alla formazione del personale.
art. 15 reg. reg. Puglia n. 8/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone alle strutture per il commiato requisiti soggettivi, strutturali, impiantistici, igienico-sanitari e di formazione del personale; tali requisiti sono necessari quando il luogo viene utilizzato ordinariamente per l’osservazione e l’esposizione delle salme.
art. 12, comma 2, d.P.R. n. 285/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiede che il luogo di destinazione della salma sia idoneo alla sorveglianza e al rilevamento di eventuali manifestazioni di vita durante il periodo di osservazione.
art. 8 d.P.R. n. 285/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede il periodo minimo di osservazione dei cadaveri, ordinariamente pari a ventiquattro ore dal decesso, salvi i casi particolari.
art. 73, comma 1, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone il rispetto dei termini per il deposito delle memorie difensive; la memoria regionale depositata oltre il termine utile è stata stralciata e non considerata ai fini della decisione.
art. 19 Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Tutela la libertà di fede religiosa e di culto; tale libertà comprende la commemorazione dei defunti, ma non esclude il rispetto della disciplina sanitaria quando il luogo di culto sia utilizzato per osservazione ed esposizione delle salme.
Massime di principio
- Le disposizioni che consentono il trasporto di una salma presso un luogo di culto idoneo disciplinano una specifica e occasionale operazione di trasferimento, soggetta alle certificazioni e agli adempimenti amministrativo-sanitari previsti, e non attribuiscono al gestore del luogo un’autorizzazione permanente e generale all’osservazione e all’esposizione delle salme.
- L’utilizzo ordinario e continuativo di un luogo, anche se formalmente qualificato come luogo di culto, per attività sostanzialmente coincidenti con quelle delle strutture per il commiato richiede il possesso dei requisiti strutturali, impiantistici, igienico-sanitari e professionali stabiliti dalla normativa regionale per tali strutture.
- La qualificazione di un locale come luogo di culto non consente di sottrarre l’attività concretamente esercitata alla disciplina sanitaria e autorizzatoria applicabile alle strutture per il commiato, quando l’attività svolta ecceda la commemorazione religiosa o la breve sosta del feretro e comprenda l’osservazione e l’esposizione della salma.
- Un luogo di culto può ricevere una salma caso per caso, purché siano rispettate le certificazioni e le comunicazioni previste dalla normativa e il luogo sia concretamente idoneo all’osservazione della salma; la mera autodichiarazione del gestore non è sufficiente a fondare un’autorizzazione generale.
- Il rispetto dei termini processuali per il deposito delle memorie previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. comporta lo stralcio e la non considerazione della memoria depositata oltre il termine, quando essa non costituisca effettiva replica a nuovi documenti o memorie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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