Ordinanza n. 149/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che ingiunge a ciascun ricorrente il pagamento di € 9.767,19 a titolo di sanzione amministrativa edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari della sanzione)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso integrato da motivi aggiunti, l'ordinanza comunale n. 9 del 9 ottobre 2025, con la quale è stato loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, una valutazione dell'Agenzia del Territorio, una deliberazione della Giunta comunale e una dichiarazione del Sindaco prodotta in giudizio. È stata proposta anche, in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, rinviando la trattazione delle questioni di rito e di merito alla sede propria.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio impugnato. La decisione è stata assunta a seguito di un sommario esame, con riserva delle questioni in rito per la fase di merito, e sulla base della ritenuta sussistenza dei presupposti per confermare le misure cautelari temporanee già adottate con precedente ordinanza. Non è stata definita la controversia nel merito e non sono stati esaminati in via definitiva i vizi dedotti né la domanda risarcitoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'udienza pubblica per la decisione di merito è stata fissata al 10 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base normativa della sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza comunale impugnata; il testo cautelare non ne precisa l'interpretazione.
art. 38 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base normativa della sanzione amministrativa oggetto dell'ordinanza comunale impugnata; il testo cautelare non ne precisa l'interpretazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato sulla base di una valutazione sommaria, rinviando l'esame definitivo delle questioni di rito e di merito alla fase di cognizione piena.
- L'accoglimento della domanda cautelare non definisce il giudizio di annullamento né comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
- Quando siano già state adottate misure cautelari temporanee, il giudice può confermarle all'esito della camera di consiglio qualora ritenga persistenti i presupposti della tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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