Cassazione Penale, Sentenza n. 8509/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la pronuncia d'appello, censurando l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art.625, n.4 c.p. (destrezza). La ricorrente ha sostenuto che l'aggravante non può essere riconosciuta sul mero approfittamento della distrazione della vittima, ma richiede che la condotta dell'agente, per abilità, astuzia e rapidità, abbia superato l'ordinaria attenzione della vittima. Fatti di riferimento: tentato furto commesso a Pontassieve il 19/09/2019, con condanna in primo grado emessa il 16/09/2020.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante contestata era stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti già riconosciute e che la Corte d'Appello aveva comunque ridotto il trattamento sanzionatorio (esito finale: pena comminata dalla Corte d'Appello ridotta con scelta del rito abbreviato, pena definitiva di 2 mesi di reclusione e €60 di multa). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.56 c.p. (tentativo)
Il reato è stato trattato come tentato furto e la riduzione per il tentativo è stata applicata nel calcolo della pena
art.624 c.p. (furto)
Norma quadro del reato contestato; il fatto in esame è qualificato nell'ambito del furto tentato
art.625 c.p., n.4 (aggravante della destrezza)
La ricorrente contestava l'applicazione di questa aggravante sostenendo che non fosse configurabile con il mero approfittamento della distrazione; la Corte di legittimità ha ritenuto però che, anche ammettendo il riconoscimento della circostanza, essa era stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti, il che ha determinato la carenza di interesse all'impugnazione
art.61 n.5 c.p. (concorrenti circostanze)
Richiamato nel capo di imputazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio
art.85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (disciplina transitoria)
La Corte ha ritenuto inapplicabile la disciplina transitoria citata, avendo dichiarato comunque l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
Sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186
Richiamata a fondamento della valutazione sulla condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha valutato che non vi fosse colpa grave nella proposizione del ricorso ma ha comunque disposto il pagamento di una somma equitativa
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di inammissibilità per carenza di interesse)
Costante orientamento secondo cui è inammissibile l'impugnazione volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto a circostanze attenuanti, salvo che non sia dimostrato un concreto pregiudizio per l'imputato
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione l'applicazione di una specifica aggravante, l'interesse all'impugnazione sussiste solo se è dimostrabile che l'esclusione della circostanza avrebbe avuto un'effettiva incidenza sul trattamento sanzionatorio complessivo; se il giudice di merito ha già considerato l'aggravante subvalente rispetto alle attenuanti, il ricorso è spesso dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- Per l'aggravante della 'destrezza' non è sufficiente dimostrare il mero approfittamento della distrazione della vittima: occorre documentare elementi concreti di abilità, astuzia e rapidità tali da superare l'ordinaria attenzione della vittima
- Se la Corte d'Appello ha già operato una riduzione significativa della pena (ad esempio per il tentativo e per la scelta del rito abbreviato), il ricorso che non prospetti un'apprezzabile variazione del trattamento sanzionatorio è a rischio di inammissibilità
- Prima di proporre ricorso, valutare il concreto interesse e l'effetto pratico dell'impugnazione sul risultato processuale: impugnazioni meramente teoriche relative a circostanze ritenute subvalenti sono normalmente inefficaci
- Esiste il rischio di essere condannati alle spese processuali e a contributi (Cassa delle ammende) anche quando non si ritiene configurabile una colpa intenzionale nella proposizione del ricorso; è quindi opportuno ponderare il costo/beneficio della impugnazione
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