Sentenza del 03/01/2019 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - accertamento bancario - professionista - movimentazioni bancarie - compensi non dichiarati - presunzione - contribuente - prova contraria - scritture contabili - analitica correlazione - incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito imponibile IRPEF di 37.425 euro, composto da 16.222 euro derivanti dalla rettifica del reddito di partecipazione nell’associazione professionale e da 21.201 euro relativi a movimentazioni bancarie ritenute riconducibili a compensi professionali non dichiarati. Il contribuente contestava, tra l’altro, la validità dell’atto per asserita omessa allegazione della delega alla sottoscrizione e sosteneva che i versamenti bancari, inclusi quelli effettuati tramite assegni, fossero tracciabili e quindi giustificabili. La questione centrale riguardava l’onere del contribuente di fornire una prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione bancaria a fatti estranei all’attività imponibile.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato il rilievo relativo al maggior reddito di partecipazione, poiché l’accertamento nei confronti dell’associazione professionale era stato annullato e, conseguentemente, non poteva derivare un maggior reddito imponibile in capo al socio sulla base degli atti allora disponibili. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione, ritenendo infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Ha tuttavia ribadito che le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che il contribuente deve superarla con una prova specifica e analitica, correlando ogni singolo versamento o prelievo alle scritture contabili e dimostrandone l’estraneità a operazioni imponibili. Poiché tale prova non era stata fornita, la posizione del contribuente non è stata accolta su questo punto. È stata inoltre respinta l’eccezione relativa all’asserita carenza di potere del funzionario sottoscrittore. Entrambi gli appelli sono stati respinti, la sentenza impugnata è stata confermata e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 600/1973
In caso di movimentazioni e operazioni bancarie, prelievi e versamenti, opera una presunzione legale relativa della loro riferibilità all’attività del contribuente, salvo prova contraria.
Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per presumere maggiori ricavi o compensi. Spetta al contribuente dimostrare analiticamente che ciascuna operazione non è collegata a fatti imponibili.
Art. 7 della legge 212/2000
È stato invocato dal contribuente in relazione all’obbligo di motivazione e agli elementi da allegare all’atto impositivo, ma la censura non ha condotto all’annullamento dell’accertamento.
Art. 42, comma 2, del D.P.R. 600/1973
La contestazione riguardava la sottoscrizione dell’avviso di accertamento e l’asserita mancata allegazione della delega. Il giudice ha ritenuto infondata l’eccezione, poiché risultava agli atti il potere del funzionario di sottoscrivere o controfirmare l’atto.
Cassazione, sentenza n. 18081/2010
Il contribuente deve "dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, formando, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario".
La prova contraria non può consistere in spiegazioni generiche o nella mera tracciabilità formale dell’operazione; deve indicare la concreta origine e destinazione di ciascun movimento.
Cassazione, sentenza n. 26855/2014
La presunzione può essere superata attraverso la "specifica e analitica correlazione dei singoli prelievi e versamenti con la documentazione contabile registrata in contabilità".
Il contribuente deve collegare ogni movimento bancario a documenti contabili o ad altra documentazione idonea a dimostrarne l’estraneità all’attività professionale imponibile.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento bancario, versamenti e prelievi possono essere considerati presuntivamente collegati all’attività professionale o d’impresa e concorrere alla determinazione di maggiori compensi o ricavi.
- L’onere della prova contraria grava sul contribuente e deve essere assolto in modo analitico: per ogni movimento occorre indicare origine, destinazione, soggetto coinvolto e documentazione giustificativa.
- La mera tracciabilità dell’assegno o l’indicazione del soggetto che lo ha emesso non dimostrano automaticamente che il versamento sia estraneo a un’operazione imponibile.
- È opportuno conservare e produrre riconciliazioni bancarie, fatture, ricevute, contratti, scritture contabili, documentazione relativa a prestiti o restituzioni e ogni altro documento che colleghi puntualmente le movimentazioni a operazioni non imponibili.
- L’annullamento dell’accertamento emesso nei confronti di una società o associazione professionale può incidere sul reddito di partecipazione imputato al socio, poiché quest’ultimo dipende dal reddito dell’ente partecipato.
- Le eccezioni formali sulla sottoscrizione dell’avviso richiedono elementi concreti che dimostrino l’assenza del potere del funzionario; se la delega o il potere risultano dagli atti, la contestazione viene normalmente respinta.
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