Cassazione Penale, Sentenza n. 6307/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada: l'imputato aveva già beneficiato, con sentenza irrevocabile del 01.12.2015 (divenuta irrevocabile il 05.02.2016), della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per una precedente violazione dell'art. 186 (comma 2, lett. B). Si contestava quindi che la pena sostitutiva fosse stata applicata una seconda volta in violazione del divieto di applicazione della stessa pena sostitutiva più di una volta. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per presunta illegittimità/illegalità della pena applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto rientri nei limiti di censura ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e ha esaminato la distinzione tra pena illegale e pena illegittima. La Corte ha concluso che la pena principale (4 mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda) rientrava nei limiti edittali della fattispecie; la trasformazione in lavoro di pubblica utilità è frutto della conversione della pena detentiva principale e quindi non costituisce una pena "extra" o "contra legem". L'eventuale violazione dell'art. 186, comma 9-bis, nella modalità di computo della sostituzione configura al più una pena illegittima (errore di calcolo o di applicazione) e non una pena illegale sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Grosseto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'accordo tra accusato e pubblico ministero (patteggiamento); la sentenza emessa ai sensi dell'articolo è sindacabile in Cassazione solo nei limiti stabiliti dall'art. 448 comma 2-bis.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena concordata ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o misura di sicurezza.
art. 186, commi 6 e 9-bis, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)
Disciplina le sanzioni per guida in stato di ebbrezza; il comma 9-bis stabilisce che il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena detentiva breve non più di una volta. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la violazione di tale limite, sebbene esistente nella modalità di computo della pena sostitutiva, non abbia comportato una pena 'contra o extra legem' rispetto alla pena principale applicata.
art. 66, legge n. 689/1981
Stabilisce il rapporto accessory tra pena sostitutiva e pena detentiva sostituita: la pena sostitutiva va considerata con riferimento alla pena principale e il suo computo è riferito ai limiti edittali della pena detentiva sostituita.
Massime di principio
- La Cassazione ammette il ricorso avverso il patteggiamento solo per i motivi tassativi dell'art. 448, comma 2-bis: questioni di illegittimità della determinazione del quantum (errori di calcolo o di conversione) sono spesso inammissibili se configurano mera illegittimità e non illegalià della pena.
- La nozione di 'pena illegale' si riferisce a sanzioni inflitte extra o contra legem (diverse per specie o per quantum da quelle previste dalla fattispecie astratta) o basate su norme invalide; solo queste possono giustificare la cassazione della sentenza di patteggiamento per illegittimità della pena.
- Gli errori nel computo o nella conversione di una pena detentiva in pena sostitutiva (ad es. applicazione ripetuta della stessa sostituzione) sono in generale errori di applicazione che configurano una pena 'illegittima' e non automaticamente una pena 'illegale'; tali errori non sono, di regola, sindacabili in Cassazione se la pena principale rientra nei limiti edittali.
- Per contestare efficacemente la legittimità di una pena sostitutiva in sede di legittimità occorre dimostrare che la pena principale applicata sia essa stessa fuori dai limiti di legge (es.: specie o quantum non previsti), in modo da configurare una vera e propria pena illegale.
- Quando la censura riguarda soltanto la modalità di calcolo o di conversione della pena, esistono rimedi alternativi da valutare (es.: impugnazioni o rimedi nell'ambito dell'esecuzione della pena o altri mezzi di impugnazione), poiché la cassazione per illegittimità di queste questioni è limitata.
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