Ordinanza n. 796/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 250/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 971/2023, pubblicata in data 09.04.2024, notificata il 15.04.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 1.396,80, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza del commissario ad acta di rinuncia all'incarico conferito nell'ambito del giudizio di ottemperanza a una sentenza civile
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, il TAR aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere alla ricorrente euro 1.396,80, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti, assegnando all'amministrazione un termine di sessanta giorni e nominando, per il caso di protratta inottemperanza, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di rinunciare all'incarico sostenendo che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, le competenze erano state trasferite ad altra Direzione generale, che gli Uffici scolastici regionali disponevano dei capitoli di spesa pertinenti e che un nuovo applicativo informatico consentiva di gestire i pagamenti. Ha quindi dedotto l'impossibilità di svolgere le funzioni commissariali e di disporre il pagamento mediante capitoli relativi a contenziosi estranei alle proprie attribuzioni ordinarie.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. In via preliminare ha rilevato che la nomina del commissario non era ancora divenuta efficace, poiché non era scaduto il termine assegnato al Ministero per ottemperare, e che la ricorrente aveva comunicato il sopravvenuto pagamento delle somme dovute. Nel merito, ha chiarito che il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente. Egli esercita un potere autonomo, conferito dal giudice per assicurare una tutela piena ed efficace, sicché non è vincolato alle proprie ordinarie attribuzioni interne né alla disponibilità dei capitoli assegnati al proprio ufficio. Le modifiche organizzative ministeriali e il trasferimento delle competenze non costituiscono un giusto motivo per rinunciare all'incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Inoltre, la facoltà di delega consentiva al commissario di incaricare altro dirigente o funzionario idoneo, anche appartenente a una diversa Direzione generale dello stesso Ministero, senza limiti derivanti dai rapporti gerarchici o dal riparto interno delle competenze. Il TAR ha infine precisato che il commissario o il delegato può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o degli Uffici scolastici regionali destinati al pagamento, nonché qualsiasi altro capitolo disponibile individuato secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il dispositivo si limita al rigetto dell'istanza di rinuncia del commissario.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice ed esercita un potere autonomo, distinto da quello dell'amministrazione inadempiente, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed efficace.
art. 20, comma 1, c.p.a.
La rinuncia all'incarico del commissario ad acta richiede un giusto motivo; il mutamento dell'organizzazione interna e delle competenze dell'amministrazione di appartenenza non integra, di per sé, tale motivo.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza è un ausiliario del giudice e non un organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; esercita pertanto un potere autonomo fondato sulla potestà sostitutiva del giudice amministrativo.
- L'esercizio delle funzioni commissariali non è limitato dalle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato né dal riparto interno delle competenze dell'amministrazione di appartenenza; il commissario può essere anche un soggetto estraneo all'amministrazione inadempiente, purché professionalmente idoneo.
- Il trasferimento interno delle competenze, la riorganizzazione degli uffici o l'assenza di uno specifico capitolo di spesa nella disponibilità ordinaria del commissario non costituiscono, di per sé, un giusto motivo per rinunciare all'incarico conferito dal giudice.
- Quando il provvedimento di nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'esecuzione dell'incarico a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della stessa amministrazione, senza che rilevino il riparto interno delle attribuzioni o i rapporti gerarchici.
- Per dare esecuzione a una pronuncia, il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di spesa dell'amministrazione o di sue articolazioni, altri capitoli disponibili individuati secondo buona amministrazione e, ove necessario, strumenti contabili idonei quali fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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