Sentenza n. 10861/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non ha quindi esaminato nel merito la legittimità dell’esclusione né i motivi relativi agli accertamenti sanitari. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: esclusione dal concorso per non idoneità agli accertamenti psico-fisici dovuta a eccesso ponderale e mancata ammissione al tirocinio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito della visita medica del 2 luglio 2024, notificato il 3 luglio 2024, con cui era stato dichiarato non idoneo al prosieguo dell’iter concorsuale per eccesso ponderale, in ragione di un indice di massa corporea pari a 28,47 e di una percentuale di massa grassa del 36,5%, superiore al limite del 33%. Ha inoltre impugnato l’elenco dei candidati ammessi al tirocinio, gli atti e i verbali relativi agli accertamenti psico-fisici e sanitari e la graduatoria definitiva nella parte eventualmente lesiva. Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 18 marzo 2026, che non persisteva l’interesse alla decisione.
Norme richiamate
D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, lettera A della Direttiva tecnica del 4 giugno 2014
non idonea al prosieguo dell’iter concorsuale per eccesso ponderale (I.M.C. 28,47) in soggetto con percentuale di massa grassa del 36,5% superiore ai limiti (33%)
La normativa tecnica è indicata nell’atto di esclusione quale parametro per la valutazione dell’idoneità psico-fisica, ma il giudice non ne ha esaminato l’applicazione nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui un’utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia di merito.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina i motivi di legittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- In presenza di dati relativi alla salute, la diffusione del provvedimento giurisdizionale deve avvenire con l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a rivelare lo stato di salute degli interessati, nei presupposti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
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