Ordinanza n. 1150/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 12268/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 12268/2024, che aveva respinto il ricorso contro la delibera AGCom n. 34/18/CIR relativa alle offerte di riferimento di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato all’ingrosso e di co-locazione per il 2017
Esito
La controversia
L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, che il TAR avesse ridotto il sindacato giurisdizionale sull’attività regolatoria a un controllo meramente formale della tenuta logica della motivazione, senza verificare l’effettiva correttezza e adeguatezza delle valutazioni dell’Autorità rispetto ai parametri di efficienza ed effettività. Nel merito, ha lamentato la violazione degli articoli 46, 47 e 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche, sostenendo che AGCom avesse determinato i prezzi sulla base di componenti di costo sovrastimate, non corrispondenti ai costi effettivi ed efficienti, o comunque prive di adeguata giustificazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui tutti i prezzi regolati devono essere orientati ai costi sottostanti, previa verifica che questi siano effettivamente sostenuti ed efficienti. Gli ulteriori motivi d’appello hanno censurato il rigetto delle altre doglianze proposte in primo grado. In particolare, le contestazioni tecniche riguardano l’applicazione di un tasso d’inflazione dell’1,23% al prezzo medio nazionale dei system per gli interventi svolti con manodopera sociale di Telecom Italia, il prezzo per punto di 0,271 euro per le attività on field, il costo di gestione ordine, il contributo una tantum per la disattivazione del modulo N3 e l’onere di certificazione degli indirizzi non censiti posto a carico degli operatori alternativi.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell’appello e ha disposto una verificazione tecnica, ritenendo necessario acquisire una piena conoscenza dei presupposti fattuali e del percorso tecnico-economico seguito da AGCom. Il Collegio ha affermato che, quando un operatore professionale contesta i presupposti di fatto della regolazione e la violazione del criterio di orientamento dei prezzi ai costi, il sindacato giurisdizionale non può limitarsi a un controllo formale sulla coerenza logica della motivazione, ma deve estendersi alla verifica effettiva delle valutazioni economiche e tecnologiche poste a fondamento dell’atto. La verificazione, affidata a tre docenti individuati dal Rettore dell’Università La Sapienza di Roma, dovrà accertare: la giustificazione dell’inflazione dell’1,23% e il rispetto dei principi di orientamento al costo e parità di trattamento; la congruità del prezzo per punto di 0,271 euro rispetto ai costi reali delle imprese esterne; l’allineamento del costo di gestione ordine ai costi effettivi ed efficienti; la giustificazione economica del contributo una tantum per la disattivazione del modulo N3; il rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza nell’attribuzione agli operatori alternativi dell’onere di certificazione degli indirizzi non censiti. I verificatori opereranno nel contraddittorio delle parti, con facoltà per queste ultime di nominare consulenti tecnici. È stato previsto un termine di 90 giorni dall’avvio delle operazioni per lo schema di relazione, 30 giorni per le osservazioni delle parti e ulteriori 30 giorni per le repliche e il deposito della relazione finale. È stato liquidato un acconto di 4.000 euro per ciascun verificatore, provvisoriamente posto a carico dell’appellante. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza successiva al deposito della relazione.
Norme richiamate
artt. 46, 47 e 50 Codice delle comunicazioni elettroniche
Le disposizioni sono richiamate dall’appellante quali parametri della regolazione dei prezzi e dell’obbligo di orientamento ai costi effettivi ed efficienti, nonché a sostegno delle censure di non discriminazione e trasparenza.
art. 99 c.p.a.
Non applicato nel dispositivo: l’ordinanza richiama principi affermati da precedenti della Sezione in materia di sindacato giurisdizionale sulla regolazione e dispone una verificazione istruttoria.
Massime di principio
- Nel sindacato giurisdizionale sugli atti di regolazione economica e tecnica, il giudice deve acquisire piena conoscenza dei fatti e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’autorità regolatoria.
- Quando un operatore professionale contesta i presupposti fattuali della regolazione, in particolare la violazione del criterio di orientamento dei prezzi ai costi, il controllo giurisdizionale non può ridursi alla verifica formale della tenuta logica della motivazione.
- Per assicurare pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, il giudice può disporre una verificazione tecnica sulle valutazioni economiche e tecnologiche poste a fondamento dell’atto regolatorio.
- La determinazione di prezzi regolati orientati al costo richiede la verifica della corrispondenza dei costi considerati ai costi effettivi ed efficienti, nonché del rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
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