Cassazione Penale, Sentenza n. 17204/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 07/08/2023 con cui il Tribunale del riesame di Venezia aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. di Treviso (25/07/2023) per omicidio pluriaggravato e furto (e, per Guzman, anche detenzione ai fini di spaccio). Le censure principali riguardavano: nullità formale della prima ordinanza di convalida (24/07/2023) per carenza di motivazione; presunta insufficiente motivazione e mancata autonoma valutazione del G.I.P. rispetto alle intercettazioni d'urgenza e ai tabulati telefonici; e l'insussistenza del giudizio di gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (pericolosità sociale e pericolo di fuga), in particolare perché non era stato adeguatamente dimostrato il ruolo concorsuale di ciascun indagato nell'organizzazione ed esecuzione dell'omicidio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure formali relative alla nullità della prima ordinanza di convalida, all'utilizzabilità della richiesta del Pubblico Ministero e all'assenza dell'attestazione di deposito dell'ordinanza di convalida delle intercettazioni, confermando che una ordinanza sostitutiva correttiva non richiede nuova richiesta del P.M. e che il decreto di intercettazione d'urgenza è atto fidefacente. Tuttavia, ha accolto i ricorsi sul punto sostanziale: la motivazione del Tribunale del riesame è risultata inadeguata nella parte in cui non ha collegato le singole intercettazioni e i tabulati al ruolo concreto svolto da ciascun ricorrente nel progetto omicida, limitandosi a citare passaggi senza ricostruire le fasi del progetto criminoso e la partecipazione causale di ciascuno. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale del riesame di Venezia per un nuovo giudizio di gravità indiziaria e, conseguentemente, sulla sussistenza delle esigenze cautelari, con ordine di trasmissione della decisione alla direzione dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 293 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla nullità per carenza di motivazione della prima ordinanza; la Corte ha ritenuto però che l'ordinanza sostitutiva del 25/07/2023 possa sanare la nullità formale senza necessità di nuova richiesta del P.M., in linea con consolidata giurisprudenza.
art. 274, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di reiterazione, pericolo di fuga): la Corte ha ritenuto che la valutazione di tali esigenze dipenda da un adeguato giudizio di gravità indiziaria, che nel caso è stato ritenuto carente.
art. 275, comma 4 cod. proc. pen.
Citato dai ricorrenti in relazione al trattamento degli ultrasettantenni; la Corte ha assorbito tali censure nella valutazione complessiva che richiede prima una corretta ricostruzione della gravità indiziaria.
art. 273, comma 1 e 1-bis cod. proc. pen.
Riferito al giudizio sulla gravità indiziaria: la Corte ha evidenziato che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente motivato come le intercettazioni e i tabulati comprovassero la responsabilità concorrente di ciascun indagato.
art. 178 lett. b) e art. 291 cod. proc. pen.
Richiamati nel ragionamento sulla validità della richiesta cautelare del P.M.: la Corte ha confermato che la richiesta iniziale mantiene efficacia anche se è poi emesso un provvedimento sostitutivo per correggere vizi formali.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nella discussione sulla possibilità di sindacare in Cassazione l'interpretazione delle intercettazioni: la Corte ribadisce i limiti del giudizio di legittimità rispetto alla valutazione di fatto e all'interpretazione delle conversazioni.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
Norma sostanziale applicata a Guzman per la detenzione di 240 g di cocaina ritrovati al momento del fermo; contestazione non oggetto di annullamento cautelare nella motivazione della Corte.
Massime di principio
- Perché la custodia cautelare venga confermata su base indiziaria, il giudice deve non solo citare intercettazioni e tabulati ma collegare ciascun elemento probatorio al ruolo concreto svolto da ciascun indagato nel progetto criminoso, spiegando la sequenza fattuale e la causalità tra comportamenti e evento.
- Una ordinanza cautelare successiva, se sostitutiva e motivata, può sanare vizi formali di un primo provvedimento nullo per carenza di motivazione senza che il Pubblico Ministero debba riproporre la richiesta; ciò a condizione che la nuova ordinanza compia un vaglio completo e autonomo.
- L'assenza dell'attestazione di deposito in cancelleria di un decreto di convalida d'urgenza non è necessariamente causa di nullità se esistono altri elementi fidefacenti che dimostrino la paternità e la data dell'atto.
- In sede di legittimità la Corte non può reinterpretare di fatto il contenuto delle intercettazioni: può sindacare la motivazione del giudice di merito solo se manifesta illogicità o irragionevolezza; pertanto è essenziale che il giudice di merito espliciti le ragioni logiche con cui ha dato significato alle captazioni.
- Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione) devono essere motivate con elementi concreti e collegati alle risultanze istruttorie; se il giudizio di gravità indiziaria è incerto o non adeguatamente motivato, anche la valutazione delle esigenze cautelari dovrà essere riesaminata.
- Quando si contesta il concorso morale o materiale, il giudice deve precisare sotto quale forma si è concretizzato il contributo (istigazione, agevolazione, adesione, ecc.) e motivare l'efficacia causale del contributo rispetto all'evento.
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