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Legge

L.R. Sardegna 3/2009

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 3/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 3/2009 contiene misure urgenti e prevalentemente finanziarie per il 2009-2014: coperture di disavanzi, mutui, tagli di spesa, contributi e interventi in agricoltura, lavoro, sanità, istruzione, cultura, trasporti, ambiente e opere pubbliche. Molte previsioni sono limitate agli esercizi 2009-2012/2013 o a programmi con scadenze già concluse.

Disposizioni urgenti economiche, sociali, produttive, lavorative e finanziarie della Regione Sardegna

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale

La legge interviene con misure urgenti per la Regione autonoma della Sardegna in ambito finanziario, produttivo, occupazionale, ambientale, sanitario, culturale e infrastrutturale. Molte disposizioni sono strettamente legate agli esercizi 2009-2012/2013 e a programmi o procedure ormai conclusi.

Assetto finanziario, bilancio e patrimonio regionale

La legge dispone la cancellazione di residui attivi degli esercizi 2007 e 2008, con proroga nel 2009 del termine per la rettifica dei consuntivi. Il maggior disavanzo conseguente è coperto tramite mutui o prestiti obbligazionari fino a cinque anni, con oneri valutati per il periodo 2010-2014. Sono inoltre previste numerose variazioni di bilancio e rimodulazioni di stanziamenti, nonché l’utilizzo di somme derivanti da liquidazioni, recuperi e rientri su fondi regionali.

Sul piano patrimoniale, l’Amministrazione è autorizzata a trasferire alla società ARST o alla sua controllata beni immobili necessari al trasporto pubblico al prezzo simbolico di un euro; i beni non più necessari possono essere trasferiti ai comuni per finalità sociali e produttive. Analoga disciplina è prevista per altre cessioni simboliche di beni regionali agli enti locali territoriali.

Interventi fiscali, entrate e transazioni

La tassa regionale sulle concessioni in materia di caccia è ridotta a 25 euro dal 2009, con corrispondente minore entrata annua. La legge modifica anche la disciplina regionale delle transazioni e della gestione di crediti derivanti da finanziamenti in contenzioso, consentendo proposte transattive secondo criteri fissati dalla Giunta regionale e il recupero del credito da parte dell’Agenzia regionale delle entrate in caso di inadempimento.

Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

Sono previsti numerosi interventi per l’agricoltura: contributi per mutui, debiti aziendali, campagne promozionali, partecipazione a sistemi di qualità, aiuti alla pubblicità nei paesi terzi, sostegno alla ristrutturazione dei debiti, indennizzi per danni da fauna e per danni da incendi, e misure a favore dell’apicoltura e delle produzioni vitivinicole. La disciplina vitivinicola introduce obblighi di estirpazione o regolarizzazione delle superfici impiantate senza diritti, con sanzioni amministrative e controlli demandati ad ARGEA.

La legge trasferisce inoltre all’Agenzia regionale per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura alcuni beni mobili dell’Assessorato agricolo e disciplina l’individuazione di rappresentanti regionali nei GAL per il periodo del PSR 2007-2013.

Lavoro, precariato e politiche attive

La legge contiene una disciplina organica sul superamento del precariato nella pubblica amministrazione regionale e negli enti locali, con limiti alle assunzioni a tempo determinato, programmi pluriennali di stabilizzazione, priorità per determinati lavoratori e proroga dei contratti in essere al 28 febbraio 2009 fino alla conclusione dei programmi. Sono previsti anche finanziamenti per percorsi di riqualificazione e reinserimento lavorativo, sussidi per lavoratori espulsi dal sistema produttivo, incentivi all’esodo e misure specifiche per i servizi di disinfestazione e per la continuità dei servizi idrici e ambientali.

Ambiente, territorio, energia e valutazioni ambientali

La legge stanzia risorse per il sistema informativo territoriale, il piano paesaggistico regionale, la rete Natura 2000, la difesa del suolo, le acque, le coste, la fauna selvatica e la conservazione ambientale. Viene inoltre disciplinata in modo puntuale la produzione di energia da fonti rinnovabili, con competenza procedimentale, linee guida, criteri localizzativi e regole per gli impianti eolici. Alcune parti di questa disciplina risultano successivamente abrogate o dichiarate illegittime.

Opere pubbliche, edilizia, trasporti e infrastrutture

Sono previsti finanziamenti per edilizia abitativa, recupero di edifici di culto, opere e infrastrutture di interesse degli enti locali, sicurezza idrogeologica, demanio marittimo, porti turistici, trasporto pubblico locale, sistemi intermodali, aeroporto minore e riassetto del sistema dei trasporti. La legge disciplina anche termini di impegno delle risorse per le opere pubbliche e rafforza gli strumenti di monitoraggio e certificazione della spesa.

Sanità e sociale

La legge interviene sulla rete di emergenza-urgenza, sull’istituzione di registri di patologia, sulla medicina generale e pediatria di libera scelta, sulla prevenzione del randagismo, sugli assegni di cura e su varie provvidenze sociali. Sono previsti trasferimenti di funzioni alle ASL in materia di indennizzi e contributi, misure per l’assistenza sanitaria penitenziaria, sostegno alle famiglie di vittime di incendi e interventi a favore di nefropatici e persone con disabilità.

Istruzione, università, cultura, spettacolo e sport

La legge finanzia edilizia scolastica, borse di studio e specializzazione, mobilità studentesca, scuole civiche di musica, iniziative linguistiche e culturali, archivi, musei, fondazioni e istituti culturali. Per lo spettacolo e lo sport sono previste convenzioni, contributi a teatri di tradizione, sostegno all’editoria, al cinema, al volontariato culturale, agli scambi giovanili e alle attività sportive, incluse iniziative paralimpiche e manifestazioni internazionali.

Organizzazione amministrativa e comunicazione istituzionale

La legge riorganizza alcuni assetti amministrativi regionali, istituisce o ridefinisce direzioni generali, disciplina l’ufficio stampa del Presidente, prevede regole per il personale giornalistico e per il supporto comunicativo, e introduce misure in materia di protezione civile, programmazione unitaria e commissariamenti.

Regime temporale e obsolescenza

Molte disposizioni sono espressamente limitate agli anni 2009-2012/2013, oppure legate a scadenze già superate, a fondi esauriti, a programmi conclusi o a norme successivamente abrogate o dichiarate costituzionalmente illegittime. Nel complesso, il testo ha oggi forte connotazione di legge di assestamento/stanziamento e contiene numerose previsioni non più utilmente applicabili nella pratica.

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