Sentenza n. 1257/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 751/2024 pubblicata il 16/10/2024, Tribunale di Monza, Sez. Lavoro, R.G. n. 2095/2023, notificata a mezzo PEC ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 cpc in data 27.12.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Monza, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.000,00. Deduceva la persistente inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione coattiva delle condanne pecuniarie. Chiedeva altresì la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori dovuti, degli oneri di registrazione e delle spese aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti previsti dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la disciplina civilistica applicabile. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro 120 giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie prima dell'avvio dell'esecuzione coattiva.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito oggetto di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che dichiari di averle anticipate e di non averle riscosse.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la disciplina delle spese di giudizio e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione all'obbligo pecuniario derivante dal titolo, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al titolo secondo il suo contenuto, ma l'importo indicato dal creditore non è vincolante in modo definitivo: l'amministrazione deve verificare il capitale residuo, gli eventuali pagamenti parziali e la misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e la legge.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, il cui intervento può essere subordinato a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine per l'adempimento.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario nominato, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'esercizio dell'incarico.
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