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Sentenza

Sentenza n. 371/2026 - Milano, Sezione 4

per l’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte del Comune di Brugherio in merito alla notifica/consegna del documento contenente il permesso di costruire relativo alla pratica edilizia 120/24 per l’intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile Fg. 7 mapp. 35-37 sito in Brugherio alla via Belvedere n. 27; e della fondatezza della pretesa dedotta riguardo all’obbligo del Comune di Brugherio a consegnare/notificare il permesso di costruire n. 120/2024;

Giustizia amministrativa202504007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: mancata consegna o notifica materiale del permesso di costruire relativo alla pratica edilizia n. 120/2024, a seguito dell’avviso di avvenuta emanazione del titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento mediante la consegna o notificazione del permesso di costruire relativo a un intervento di ristrutturazione edilizia, nonché l’accertamento della fondatezza della pretesa alla consegna del titolo. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001 e dell’art. 38, comma 7-bis, l.r. Lombardia 12/2005, contestando la subordinazione del rilascio materiale e dell’efficacia del permesso al pagamento del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard. Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001, sostenendo che il procedimento non fosse concluso sino alla notificazione del documento contenente il permesso di costruire. Il Comune ha eccepito anche la carenza di interesse, oltre a contestare l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo superfluo esaminare l’eccezione preliminare di carenza di interesse poiché le censure erano infondate o inammissibili nel merito. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione riguardava il contenuto dell’avviso del 7 marzo 2025, con il quale il Comune aveva comunicato l’avvenuta emanazione del permesso e subordinato il rilascio e l’efficacia del titolo al pagamento del contributo di costruzione e della monetizzazione degli standard; tale atto non era stato impugnato. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. L’avviso di avvenuta emanazione del permesso di costruire ha natura provvedimentale, poiché incide sulla sfera giuridica del destinatario, e conclude il procedimento mediante un provvedimento espresso notificato all’interessato, ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001. Le condizioni relative al rilascio e all’efficacia del titolo attengono al contenuto del provvedimento e non impediscono la conclusione del procedimento. La loro eventuale illegittimità deve essere contestata mediante impugnazione dell’atto entro il termine ordinario di decadenza, non attraverso l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il contributo di costruzione può invece essere contestato entro il termine di prescrizione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio; non è utilizzabile per contestare il contenuto di un provvedimento espresso già adottato dall’amministrazione.

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione contro il silenzio presuppone l’inerzia dell’amministrazione e non può sostituire l’impugnazione ordinaria di un atto espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento, obbligo adempiuto quando sia adottato e notificato un provvedimento espresso.

  • art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001

    La conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire si realizza mediante l’adozione e la notificazione del provvedimento espresso; la successiva contestazione delle condizioni del titolo non configura silenzio-inadempimento.

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare la subordinazione del rilascio del titolo al pagamento del contributo di costruzione, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto non impugnato.

  • art. 38, comma 7-bis, l.r. Lombardia 12/2005

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla subordinazione del rilascio del permesso al pagamento degli oneri, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per mancata impugnazione dell’atto contenente la condizione.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è inammissibile o comunque non accoglibile quando l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso che definisce il procedimento; l’eventuale illegittimità del contenuto dell’atto deve essere fatta valere mediante impugnazione del provvedimento entro il termine decadenziale ordinario.
  • L’avviso di avvenuta emanazione del permesso di costruire, quando incide sulla posizione giuridica del destinatario e comunica l’adozione del titolo con le relative condizioni, ha natura provvedimentale e può concludere il procedimento edilizio.
  • La subordinazione del rilascio o dell’efficacia del permesso di costruire al pagamento del contributo di costruzione costituisce una condizione contenutistica del provvedimento; la sua eventuale illegittimità non impedisce di ritenere concluso il procedimento e deve essere contestata con l’impugnazione dell’atto che la prevede.
  • L’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. non può essere utilizzata per ottenere la consegna materiale di un titolo edilizio quando il procedimento si sia già concluso con un provvedimento espresso notificato all’interessato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardività

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