Cassazione Penale, Sentenza n. 17289/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce del 05/11/2024 che aveva respinto il riesame del decreto del G.I.P. del 16/09/2024 di sequestro preventivo del compendio aziendale della Barone s.r.l., disposto perché la società sarebbe stata utilizzata per commettere reati di cui all'art. 416-bis c.p. (anche tramite fittizia intestazione). Il ricorrente, agendo in qualità di socio al 16%, deduceva inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e manifesta illogicità e carenza motivazionale in relazione all'attualità delle esigenze cautelari (fumus e periculum), alla pertinenzialità del bene sequestrato e ai principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, denunciando inoltre che la misura sacrificava i diritti dei soci in buona fede e che non erano giustificate ragioni per l'anticipazione dell'effetto ablativo dato che i soci non erano indagati e gli autisti coinvolti non erano più dipendenti della società.
La decisione
La Corte dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione/interesse: il singolo socio di una società di capitali, non essendo il legale rappresentante e non vantando un diritto alla restituzione immediata del compendio aziendale, manca dell'interesse concreto e attuale richiesto per proporre il riesame reale del sequestro preventivo. La corte ha quindi rigettato il ricorso per inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; altresì ha disposto il versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017 in relazione all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al reato che giustifica il sequestro preventivo della società quale presunto strumento attraverso cui soggetti indagati avrebbero posto in essere condotte tipiche dell'associazione mafiosa; la norma è indicata come fondamento fattuale del provvedimento cautelare
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione richiamato dal ricorrente relativo a presunta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione richiamato dal ricorrente relativo a manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione del provvedimento impugnato
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina le categorie astratte legittimate a proporre il riesame reale (imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione); la Corte interpreta la norma nel senso che la mera legittimazione astratta non è sufficiente senza l'interesse concreto alla restituzione
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiesto dalla giurisprudenza come requisito di ammissibilità: occorre che chi impugna dimostri un interesse concreto e attuale all'impugnazione, collegato al risultato utile (la restituzione del bene) nelle impugnazioni delle misure cautelari reali
art. 2745-bis cod. civ.
Richiamato per precisare che nella società di capitali la legale rappresentanza spetta all'amministratore e che il singolo socio non ha poteri di rilevanza esterna che giustifichino una richiesta di restituzione del patrimonio sociale
art. 2289 cod. civ.
Citato per ricordare che il socio può sollecitare gli organi sociali o, in caso di inerzia, agire nei confronti degli amministratori o chiedere la liquidazione della quota, ma non può direttamente ottenere la restituzione dei beni sociali
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alle sanzioni per impugnazioni inammissibili: la Corte ha disposto l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali ai sensi di tale articolo
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consentita la facoltà di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato questa facoltà determinando in via equitativa il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato nella disamina delle regole sulle impugnazioni generali: pone limiti all'ammissibilità delle impugnazioni quando manca un interesse concreto e attuale
Massime di principio
- Il singolo socio di una società di capitali non è automaticamente legittimato a impugnare un sequestro preventivo posto sul patrimonio sociale: per essere ammesso deve dimostrare un interesse concreto e attuale collegato al diritto alla restituzione dell'oggetto sequestrato.
- Nelle impugnazioni di misure cautelari reali l'interesse all'impugnazione coincide sostanzialmente con la prospettazione di un diritto immediato alla restituzione del bene; la mera posizione di indagato o la titolarità di quote societarie non sono di per sé sufficienti.
- Se un bene sequestrato è di proprietà della società, il rimedio principale del socio è quello di attivare gli organi sociali (o in caso di inerzia agire contro gli amministratori o chiedere la liquidazione della quota), non l'impugnazione diretta del sequestro a proprio favore.
- Per contestare un sequestro preventivo di beni aziendali occorre che la parte impugnante produca elementi fattuali e giuridici che dimostrino il rapporto con la cosa e la sussistenza del diritto alla restituzione; senza ciò il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
- Quando si contesta la sussistenza del fumus e del periculum o la violazione dei principi di proporzionalità, è opportuno che la parte raccolga e documenti specifici elementi contabili, organizzativi o di governance (bilanci, atti societari, deleghe, ruoli) che dimostrino l'assenza di collegamento tra il bene e l'attività illecita o l'esistenza di soluzioni meno invasive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17282/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17283/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17284/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17285/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17286/2025 del 08/05/2025
- Sentenza penale · 8 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 17287/2025 del 08/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →