Sentenza del 17/01/2018 n. 959 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - Indagini della G.d.F. in cooperazione con uffici finanziari ed indagini svolte in veste di P.G. - Distinzione - Garanzie rispettivamente applicabili - Utilizzazione delle
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003-2006, con i quali erano stati recuperati a tassazione ai fini IVA, IRPEG e IRAP costi ritenuti non deducibili perché riferiti a operazioni con società cartiere. In Cassazione ha dedotto, tra l’altro, l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza senza le garanzie difensive del procedimento penale, la mancata sottoscrizione o redazione in contraddittorio del processo verbale di constatazione, l’omessa valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dello Statuto del contribuente, vizi di motivazione degli avvisi, uso di presunzioni non qualificate, omessa pronuncia su alcune questioni e contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza possono essere utilizzati in sede tributaria anche se l’attività è stata svolta nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e non sono state rispettate tutte le garanzie del codice di procedura penale, purché siano state rispettate le specifiche norme tributarie sulle autorizzazioni, sulle modalità di accesso, sulle verifiche e sulla verbalizzazione. Ha inoltre ritenuto legittimo il processo verbale di constatazione, poiché il legale rappresentante era stato invitato a partecipare o a farsi rappresentare e aveva comunque sottoscritto il verbale per ricevuta. La mancata esplicitazione nell’avviso della valutazione delle osservazioni del contribuente non comporta, di per sé, la nullità dell’atto, mentre è nullo l’avviso emesso prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, salvo urgenza motivata. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili, anche perché alcune censure erano state formulate tardivamente o senza il necessario rispetto del principio di autosufficienza. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 17.400 euro oltre accessori e rimborso delle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973
La Guardia di finanza, cooperando con gli uffici finanziari, deve uniformarsi alle disposizioni tributarie in materia di ispezioni, verifiche, ricerche, acquisizione di notizie, autorizzazioni e verbalizzazione.
Gli elementi raccolti dalla Guardia di finanza sono utilizzabili in sede fiscale se l’attività amministrativa o investigativa ha rispettato le garanzie e le autorizzazioni previste dalla normativa tributaria.
Artt. 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972
L’utilizzazione a fini fiscali dei dati e documenti acquisiti dalla Guardia di finanza è subordinata al rispetto delle disposizioni tributarie, comprese le autorizzazioni preventive richieste per specifiche attività.
Le violazioni delle sole regole del codice di procedura penale possono incidere sull’utilizzabilità in sede penale, ma non determinano automaticamente l’inutilizzabilità in sede tributaria. Restano decisive le autorizzazioni tributarie, ad esempio per accessi in locali diversi da quelli dell’attività, perquisizioni personali o apertura di determinati beni.
Art. 24 della Costituzione
Garanzia del diritto di difesa.
La Corte esclude che le verifiche tributarie amministrative richiedano le stesse garanzie difensive proprie delle indagini penali, poiché il contribuente può esercitare le proprie difese nella successiva fase contenziosa tributaria.
Artt. 70 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 75 del d.P.R. n. 633 del 1972
Le norme processualpenalistiche si applicano in materia di accertamento delle violazioni e sanzioni solo in quanto non diversamente disposto dalla normativa tributaria.
Il rinvio al codice di procedura penale è residuale: quando la normativa tributaria disciplina direttamente l’attività, prevalgono le regole tributarie.
Art. 12, commi 2, 3 e 7, della legge n. 212 del 2000
Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni; l’avviso non può essere emanato prima della scadenza, salvo particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di sessanta giorni costituisce una garanzia procedimentale la cui violazione può comportare la nullità dell’atto, salvo urgenza motivata. L’amministrazione deve valutare le osservazioni, ma non è necessariamente tenuta a dare loro una risposta analitica nell’avviso, a pena di nullità.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, riprodurre le parti rilevanti degli atti e dei documenti, senza rinviare genericamente al fascicolo di merito.
Art. 360 c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione.
I diversi vizi denunciabili devono essere esposti in modo chiaro e distinto; non spetta alla Corte individuare autonomamente quale censura corrisponda ai diversi motivi di impugnazione.
Massime di principio
- In ambito tributario, l’irregolarità di un’acquisizione compiuta dalla Guardia di finanza secondo le regole penali non comporta automaticamente l’inutilizzabilità della prova nel processo fiscale: occorre verificare soprattutto il rispetto delle specifiche norme tributarie.
- La Guardia di finanza può svolgere contemporaneamente funzioni amministrative e di polizia giudiziaria, ma le due attività devono essere distinte quanto a finalità e garanzie applicabili.
- Per contestare validamente un accertamento fondato su accessi, perquisizioni o acquisizioni documentali, è essenziale individuare una concreta violazione delle autorizzazioni o delle formalità previste dagli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52-63 del d.P.R. n. 633 del 1972.
- Il processo verbale di constatazione non deve necessariamente essere redatto in contraddittorio per gli accertamenti sulle imposte dirette; per l’IVA assumono invece rilievo le specifiche formalità previste dalla disciplina applicabile, inclusa la sottoscrizione quando richiesta.
- La mancata risposta dettagliata dell’ufficio alle osservazioni del contribuente non determina di per sé la nullità dell’avviso, purché sia stato rispettato il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente e non ricorrano specifiche violazioni sostanziali.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere tempestive, autosufficienti e formulate con chiarezza; questioni nuove, richiami generici agli atti o la sovrapposizione indistinta di diversi vizi possono condurre all’inammissibilità.
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