Sentenza n. 3836/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.934/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione della sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e non adempiuta. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, la somma complessiva di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione del docente. Sono stati chiesti l'ordine di conformazione al giudicato, il pagamento delle somme dovute, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione della pretesa. È stato inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se antecedente. Il pagamento deve comprendere le somme indicate nel titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione che trovino titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. I conteggi del creditore relativi a capitale e interessi non sono vincolanti in via definitiva per l'Amministrazione: l'importo residuo e gli interessi devono essere verificati secondo il titolo giudiziale e la legge, quanto a misura e decorrenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale interverrà su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
È richiamato, insieme alle norme successive, quale parametro legale per la determinazione degli interessi dovuti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, compresa la distrazione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato dovuto nel giudizio, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento non ha natura costitutiva del diritto di credito: serve a consentirne il soddisfacimento, mentre l'esatta entità del credito deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; il giudice o l'amministrazione procedente devono verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo e la disciplina legale applicabile.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria e decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo.
- Nel giudizio di ottemperanza sono dovuti, se hanno titolo nel provvedimento da eseguire, anche gli accessori di legge e gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso nei limiti previsti dalla legge.
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