Cassazione Penale, Sentenza n. 24965/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Trieste che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nell'ambito di una procedura di estradizione passiva richiesta dall'Ucraina per il reato di rapina aggravata in concorso. Ha dedotto: (i) che è sopravvenuto un elemento idoneo a escludere il pericolo di fuga (disponibilità di un domicilio in Italia presso un'amica della convivente); (ii) che la scelta della misura carceraria è illegittima e che il controllo elettronico sarebbe adeguato; (iii) che l'estradizione dovrebbe essere rifiutata perché, a causa della legge marziale in Ucraina, lo Stato richiedente non sarebbe in grado di garantire il giusto processo e l'incolumità dell'estradando.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il giudice di merito ha correttamente valutato il pericolo di fuga in via prognostica e ha escluso che un domicilio precario e labile costituisca elemento nuovo idoneo a rimuovere il rischio di sottrazione alla consegna, soprattutto in presenza di assenza di legami stabili con il territorio e di precedenti spostamenti ripetuti; ha inoltre ritenuto inadeguato il controllo elettronico rispetto al concreto rischio di fuga. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e l'atto è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 275, comma 3-bis codice di procedura penale
Usata in relazione alla scelta della misura cautelare; il giudice ha valutato che, nell'ambito dell'estradizione passiva, la misura carceraria possa risultare esclusiva se persiste un concreto e attuale pericolo di fuga che non è eliminato da un domicilio precario.
art. 275-bis codice di procedura penale
Richiamato in connessione con il tema delle misure e dei controlli alternativi (es. controllo elettronico); la Corte ha ritenuto che i limiti previsti non valgono a rendere automaticamente idoneo l'uso del braccialetto ove permanga un serio rischio di sottrazione alla consegna.
art. 714, comma 3 codice di procedura penale
Norma attinente alle condizioni per l'accoglimento di opposizioni o deduzioni nel procedimento di estradizione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'impossibilità di garantire il giusto processo in Ucraina perché dedotto per la prima volta in cassazione.
Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024 (Giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale richiamato: nella procedura di estradizione passiva il pericolo di fuga va valutato prognosticamente, con riferimento alla finalità della consegna, sulla base di elementi concreti tratti dalla vita dell'estradando.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte ordina l'inoltro per le formalità previste.
Massime di principio
- In materia di estradizione passiva il giudice valuta il pericolo di fuga in termini prognostici, considerando la finalità della consegna e gli elementi concreti e attuali attinti dalla vita dell'estradando.
- La mera disponibilità di un domicilio precario o l'ospitalità temporanea presso conoscenti non è di per sé sufficiente a dimostrare l'assenza di pericolo di fuga; è necessario provare legami stabili e verificabili con il territorio (lavoro, famiglia, contratto di affitto, ecc.).
- Il controllo elettronico può essere considerato, ma può risultare inadeguato quando sussiste un concreto e attuale rischio di sottrazione alla procedura di consegna.
- Eccezioni o motivi rilevanti (ad es. impossibilità del Paese richiedente a garantire giusto processo o incolumità) devono essere sollevati e documentati tempestivamente nei gradi di merito; dedurli per la prima volta in Cassazione comporta di norma l'inammissibilità.
- Per contrastare la presunzione di pericolo di fuga è utile produrre elementi concreti e verificabili (contratti di lavoro, rapporti certificati di convivenza, nomi e riferimenti della persona che ospita, attestazioni stabili di integrazione) e dimostrare l'assenza di strumenti o mezzi agevoli per lasciare il territorio.
- Quando si contesta la misura cautelare in procedura di estradizione, bisogna mettere a fuoco non solo il singolo elemento nuovo (es. domicilio) ma il quadro complessivo dei legami e dei comportamenti dell'estradando, opponendo prove documentali solide alle deduzioni del giudice di merito.
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