Cassazione Civile, Ordinanza n. 18511/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un vigile del fuoco volontario di ottenere, per l'attività prestata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, una somma a titolo di trattamento di fine rapporto. In primo grado era stata rigettata l'opposizione proposta dal Ministero dell'interno avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del lavoratore; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'attività del vigile volontario si inserisse nell'organizzazione del Corpo secondo schema di sottoposizione gerarchica, con medesimi doveri, attribuzioni e responsabilità del personale di ruolo, e che l'art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2006 imponesse un trattamento economico comprensivo anche del TFR. Il Ministero ricorre per cassazione deducendo violazione degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139 del 2006 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 368 del 2001 come modificato dalla l. n. 183 del 2011, sostenendo che il rapporto dei vigili volontari non è un rapporto di impiego ma un rapporto di servizio/funzionale, instaurato per esigenze straordinarie ed eccezionali, e che, escluso il rapporto di impiego pubblico, deve essere escluso anche il diritto al TFR, non compreso tra le voci retributive previste dalla disciplina speciale.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Ministero, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., revoca il decreto ingiuntivo opposto e respinge la domanda del vigile volontario. La Corte richiama un orientamento già consolidato secondo cui il rapporto tra amministrazione e personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco non ha natura subordinata né costituisce rapporto di impiego, ma solo rapporto di servizio funzionale; di conseguenza, il TFR non è dovuto, perché l'art. 10 del d.lgs. n. 139 del 2006 consente solo la corresponsione delle componenti espressamente indicate e non di istituti non compatibili con la natura del rapporto. Le spese dell'intero processo sono integralmente compensate per la complessità della questione e per il successivo consolidarsi dell'indirizzo giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge.
art. 6 d.lgs. n. 139 del 2006
È letto nel senso di escludere che il personale volontario sia legato da un rapporto di impiego con l'Amministrazione; il rapporto è solo di servizio/funzionale.
art. 8 d.lgs. n. 139 del 2006
Richiamato dal ricorrente tra le norme che confermano la disciplina speciale del personale volontario e l'esclusione del rapporto di impiego.
art. 10 d.lgs. n. 139 del 2006
La Corte interpreta la norma come previsione di un trattamento economico commisurato e limitato alle voci espressamente indicate; non include il TFR per i vigili volontari.
art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato per l'esclusione dalla disciplina dei contratti a termine dei richiami in servizio del personale volontario dei Vigili del Fuoco.
art. 4, comma 12, l. n. 183 del 2011
Ha inserito nell'art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001 l'esclusione espressa dei richiami in servizio del personale volontario dei Vigili del Fuoco dalla disciplina del contratto a termine.
art. 1, comma 3, d.P.R. n. 76 del 2004
"Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'Amministrazione"
È valorizzato come espressione testuale dell'assenza di rapporto di impiego.
art. 29, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2015
È richiamato per evidenziare che la disciplina del tempo determinato non si applica ai richiami in servizio del personale volontario.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito.
art. 97 Cost.
È evocato come indice dell'esclusione del rapporto di impiego, mancando per il personale volontario le procedure concorsuali tipiche.
art. 98, comma 1, Cost.
È richiamato per evidenziare l'assenza del regime di esclusività tipico del pubblico impiego.
d.lgs. n. 97 del 2017
È citato solo come intervento successivo, non applicabile ratione temporis, che conferma comunque la natura funzionale e di servizio del rapporto.
Massime di principio
- Quando il legislatore esclude espressamente il rapporto di impiego pubblico e configura il rapporto come servizio o rapporto funzionale, non è consentito riqualificarlo in senso subordinato sulla base della sola inserzione organizzativa o della sottoposizione gerarchica operativa.
- In presenza di una disciplina speciale che determina il trattamento economico mediante rinvio a specifiche voci, non possono essere riconosciuti istituti ulteriori non espressamente previsti, se incompatibili con la natura del rapporto.
- L'individuazione della natura del rapporto deve avvenire secondo il dato normativo e la struttura concreta del rapporto, tenendo conto anche di indici quali assenza di concorso, assenza di esclusività e finalizzazione a esigenze straordinarie.
- Se la questione di diritto è già coperta da un orientamento consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
- L'esclusione dalla disciplina del contratto a termine e del rapporto di impiego pubblico comporta, per i richiami in servizio del personale volontario, l'inapplicabilità delle tutele economiche proprie del lavoro subordinato, incluso il trattamento di fine rapporto.
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