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Sentenza

Sentenza n. 1295/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza n. 1674/2021 della TAR Sicilia, sede di Catania, sezione prima, pubblicata in data 26.5.2021 e avente efficacia di giudicato.

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia, sede di Catania, n. 1674/2021, con condanna al pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 1674/2021, notificata in forma esecutiva al Comune il 10 gennaio 2022, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo di pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00 oltre accessori. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato anche mediante nomina di un commissario ad acta, il riconoscimento delle ulteriori somme dovute ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato era ritualmente azionato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non sono state ravvisate giustificazioni dell’inadempimento, sicché è stato dichiarato persistente l’obbligo del Comune di eseguire integralmente il giudicato, detraendo eventuali somme già versate. L’obbligo comprende la sorte capitale, gli interessi legali e gli oneri accessori, incluse le spese successive necessarie all’esecuzione del titolo, quali registrazione, esame, copia, notificazione e diritti e spese del procuratore per gli atti di diffida. Sono state invece escluse le eventuali spese di precetto, ritenute conseguenza della libera scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. È stato assegnato al Comune il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per adempiere. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale del Comune di Saponara o in un suo delegato qualificato, dovrà provvedere, su istanza di parte, entro ulteriori novanta giorni. È stata accolta la domanda relativa agli interessi ex art. 112, comma 3, c.p.a., nei limiti degli interessi legali dal passaggio in giudicato fino al soddisfo, in assenza di prova di un maggior danno. È stata respinta la domanda di penalità di mora, in considerazione delle difficoltà dell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, nonché ai compensi del commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di fissare le modalità di esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta; la penalità di mora è stata ritenuta non dovuta nel caso concreto.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di ottenere, nell’ambito dell’ottemperanza, le somme maturate successivamente alla formazione del titolo; il TAR ha riconosciuto gli interessi legali dal passaggio in giudicato fino al soddisfo, in assenza di prova del maggior danno.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora, la cui applicazione è stata esclusa per la presenza di difficoltà specifiche nell’adempimento, connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il termine di decadenza per la presentazione della nota del commissario ad acta decorre dalla conclusione dell’incarico e non dall’eventuale successivo deposito della relazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, l’inadempimento dell’ente al pagamento di una somma dovuta in forza di un giudicato legittima l’ordine giudiziale di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
  • L’obbligo di eseguire un giudicato di condanna al pagamento comprende la sorte capitale, gli interessi legali e gli oneri accessori, incluse le spese successive necessarie alla registrazione, all’esame, alla copia, alla notificazione del titolo e agli atti di diffida del procuratore; non rientrano invece le spese di precetto, derivanti dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dal giudizio di ottemperanza.
  • In assenza di prova di un maggior danno, nell’ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento sono dovuti gli interessi legali dal passaggio in giudicato del titolo fino all’effettivo soddisfo.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione alle concrete circostanze dell’adempimento, sussistano difficoltà specifiche riconducibili a vincoli normativi e di bilancio e, più in generale, allo stato della finanza pubblica.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con separato provvedimento dopo l’espletamento dell’incarico; la relativa nota deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art. 71 d.P.R. 115/2002 decorrente dalla conclusione dell’incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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