Cassazione Penale, Sentenza n. 44646/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 26/04/2022 che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Napoli (28/03/2022) per i reati di associazione di tipo mafioso aggravata (art. 416-bis, comma 1 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo di essere intervenuto solo per aiutare la vittima SPARACO Pasquale e di non aver avuto ruolo di intermediario o garante negli accordi estorsivi; 2) carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, contestando la valutazione del pericolo di reiterazione fondata su intercettazioni e dichiarazioni; 3) inadeguatezza della misura (arresti domiciliari) tenuto conto dell'unicità dell'episodio, dell'assenza di stabile inserimento nel clan, dell'incensuratezza e dell'attività lavorativa lecita.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi reiterativi poiché riproducevano le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame senza confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata. Sull'oggetto ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi di merito: i giudici del riesame avevano fornito un'argomentazione coerente e non manifestamente illogica, valutando correttamente le intercettazioni e le dichiarazioni e ritenendo che il SORBO avesse svolto un apporto causale nell'estorsione come intermediario, avendo ricevuto denaro e acquisito parte dell'illecito profitto. La Corte ha inoltre confermato che la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari era adeguata, richiamando la presunzione connessa all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. e osservando che non sono stati prodotti elementi specifici idonei a superarla. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
La Corte richiama l'aggravante e la presunzione riguardante i delitti aggravati ex art. 416-bis, comma 1; tale presunzione sulla sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata soltanto con elementi specifici che dimostrino la stabile cesura dei legami con l'organizzazione.
art. 629 cod. pen.
Il reato di estorsione può integrare responsabilità anche per chi assume il ruolo di intermediario fra vittima ed estorsori quando lo fa per scopi diversi dalla tutela esclusiva dell'interesse della vittima (es.: ottenere profitto o garantire la serietà della richiesta estorsiva).
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso in Cassazione per presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda i limiti entro cui può sindacare la motivazione del giudice del merito, specialmente quando le censure riassumono una diversa valutazione dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione è inammissibile se risulta reiterativo rispetto a questioni già decise in sede di merito o di riesame, ossia se limita a riproporre le medesime argomentazioni senza un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o per preferire una diversa ricostruzione probatoria: può sindacare la motivazione solo nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge.
- Chi agisce come intermediario tra vittima ed estorsori può essere ritenuto responsabile di estorsione se l'intervento non è finalizzato esclusivamente a tutelare l'interesse della vittima ma contribuisce alla realizzazione dell'illecito (es.: ricezione del denaro, acquisizione di profitto, garanzia della richiesta).
- Le intercettazioni e il loro contenuto costituiscono elemento di fatto la cui interpretazione spetta al giudice di merito; il loro apprezzamento in Cassazione è ammissibile solo se emerge un travisamento materiale o una manifesta illogicità nella lettura data.
- La presenza di rapporti abituali o contatti consolidati con componenti di un gruppo di tipo mafioso e comportamenti volti a eludere intercettazioni possono giustificare la sussistenza del pericolo di reiterazione e l'applicazione di misure cautelari severe.
- L'incensuratezza personale e l'esercizio di un'attività lavorativa lecita, da soli, non sono sufficienti a escludere la probabilità di reiterazione del reato quando sussistono indizi che collegano il soggetto all'associazione mafiosa o ad attività illecite ripetute.
- Per superare la presunzione di pericolosità connessa all'art. 416-bis, comma 1 c.p. occorrono elementi specifici e probanti che dimostrino la definitiva rottura dei legami con l'organizzazione criminale e l'idoneità di misure alternative a soddisfare le esigenze cautelari.
- Nella redazione del ricorso per Cassazione è fondamentale indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che rendono decisivo il vizio lamentato rispetto al percorso argomentativo del giudice del merito, pena l'inammissibilità.
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