Risoluzione n. 55 del 5/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 6898 per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile. Richiama la normativa di riferimento, le modalità di trasmissione dei dati dei crediti riconosciuti e le regole di utilizzo in F24.
Istituzione del codice tributo 6898 per la compensazione del credito d’imposta ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile
Istituzione del codice tributo per il credito d’imposta ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile. Il documento individua il codice tributo da utilizzare e riepiloga il quadro normativo e operativo per la sua fruizione.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina trae origine da:
- articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che riconosce ai datori di lavoro, su richiesta, il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari nelle attività di protezione civile;
- articolo 39, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, che consente di riconoscere tali rimborsi alternativamente come credito d’imposta, su richiesta del datore di lavoro;
- articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede l’utilizzabilità esclusiva in compensazione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Condizioni, termini e modalità di riconoscimento
Le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della disciplina sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019.
In particolare:
- il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i crediti a valere sulle proprie risorse, e le regioni, per i crediti a valere sulle rispettive risorse, trasmettono all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 5 di ciascun mese;
- la trasmissione avviene con modalità telematiche definite dall’Agenzia delle Entrate;
- vengono trasmessi i dati dei crediti d’imposta riconosciuti nel mese precedente, dei relativi beneficiari, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Utilizzo del credito d’imposta in compensazione
Il DPCM 26 ottobre 2018 prevede che:
- a partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il soggetto beneficiario possa utilizzarlo esclusivamente in compensazione;
- la compensazione debba avvenire ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- il modello F24 debba essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento;
- il credito utilizzato in compensazione non possa eccedere l’importo spettante, a pena di scarto dell’operazione di versamento.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, viene istituito il seguente codice tributo:
- 6898, denominato "Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile - art. 38 decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6898 deve essere indicato:
- nella sezione "Erario";
- nella colonna "importi a credito compensati";
- nei casi in cui il datore di lavoro debba restituire il credito d’imposta, nella colonna "importi a debito versati".
Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato "AAAA".
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