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Risoluzione

Risoluzione n. 57 del 7/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento fiscale, ai fini IRES, di acquisti di valuta estera, acquisto e cessione di azioni in valuta, incasso di dividendi e valutazioni di fine esercizio. Conferma l’applicazione degli articoli 9, 83 e 110 del TUIR e distingue tra poste monetarie e non monetarie, precisando quando le differenze cambi sono rilevanti o irrilevanti fiscalmente.

Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera

Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera

La risoluzione esamina il corretto trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera poste in essere da una società finanziaria che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Il tema centrale è la distinzione tra poste monetarie e non monetarie, nonché l’individuazione del momento di rilevanza fiscale delle differenze cambio secondo il TUIR e i principi contabili OIC.

Quadro del quesito e operazioni descritte

La società Alfa opera con le seguenti operazioni in valuta estera:

  • apertura di un conto in valuta estera con prelievo da un conto in euro;
  • acquisto di azioni in valuta estera tramite il conto in valuta;
  • incasso di dividendi in valuta estera;
  • cessione di titoli ancora in portafoglio;
  • valutazioni di fine esercizio della liquidità in valuta e dei titoli presenti in portafoglio.

La società precisa inoltre che:

  • non opera in contabilità plurimonetaria;
  • non utilizza strumenti finanziari derivati per copertura dal rischio cambio.

Soluzione prospettata dal contribuente

Alfa richiama i criteri civilistici e contabili di rilevazione delle operazioni in valuta:

  • le poste monetarie vanno convertite al cambio di chiusura, con imputazione a conto economico delle differenze cambio;
  • le poste non monetarie restano iscritte al cambio storico, senza autonoma rilevazione delle differenze cambio.

Sul piano fiscale, la società ritiene in sintesi che:

  • gli utili e le perdite su cambi di valutazione relativi a crediti, debiti, titoli obbligazionari e assimilati siano irrilevanti fino al realizzo;
  • assumano rilevanza fiscale i differenziali realizzati, i saldi di conti in valuta e la liquidità valutata a fine esercizio.

Per le singole operazioni, la società sostiene che:

  • l’apertura del conto in valuta estera sia fiscalmente irrilevante, salvo l’eventuale differenza di cambio applicata dalla banca;
  • l’acquisto di azioni in valuta non rilevi fiscalmente, fermo restando il trattamento del titolo secondo l’articolo 9 del TUIR;
  • i dividendi vadano convertiti al cambio del giorno del pagamento;
  • la cessione dei titoli generi una plus/minusvalenza sul titolo e una distinta differenza cambio realizzata;
  • le valutazioni di fine esercizio sulla liquidità siano trattate come operazioni realizzate;
  • i titoli ancora in portafoglio siano valutati al costo con metodo LIFO espresso in valuta estera.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • articolo 2425-bis, comma 2, c.c., secondo cui ricavi, proventi, costi e oneri in valuta sono determinati al cambio corrente alla data dell’operazione;
  • articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, c.c., che distingue tra attività e passività monetarie e non monetarie;
  • OIC 26, che definisce gli elementi monetari e non monetari;
  • articolo 9, comma 2, TUIR, che prevede la conversione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta secondo il cambio del giorno in cui sono percepiti o sostenuti;
  • articolo 110, commi 2 e 3, TUIR, che rinvia all’articolo 9 e stabilisce l’irrilevanza della valutazione a fine esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, titoli assimilati o titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni;
  • articolo 110, comma 9, TUIR, che consente l’uso di tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, se disponibili tramite fonti pubbliche e verificabili.

Valutazione dell’operazione di acquisto di valuta estera

Per l’acquisto di valuta estera con apertura del conto in valuta, l’Agenzia afferma che il costo fiscalmente riconosciuto della valuta corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno dell’operazione, o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, del mese in cui la spesa è sostenuta.

Se la banca applica un tasso diverso da quello ufficiale, è possibile usare un tasso alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti ai sensi dell’articolo 110, comma 9, TUIR.

Acquisto di azioni in valuta estera

Per l’acquisto di azioni in valuta estera mediante utilizzo del conto in valuta, l’Agenzia distingue il momento in cui la valuta viene impiegata per acquistare i titoli. In tale occasione:

  • si realizzano le differenze di cambio maturate fino a quel momento sulla liquidità in valuta;
  • tali differenze, positive o negative, concorrono al reddito imponibile del periodo.

Il costo fiscalmente riconosciuto dei titoli acquistati corrisponde al costo di acquisto convertito secondo il cambio del giorno dell’operazione, del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, del mese di sostenimento.

La conclusione vale sia per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sia per quelli iscritti nell’attivo circolante.

Incasso di dividendi in valuta estera

Per i dividendi incassati in valuta, la conversione deve essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione.

Poiché il dividendo incassato configura una posta monetaria, alla chiusura dell’esercizio esso deve essere convertito al tasso di cambio a pronti; da ciò può emergere una componente positiva o negativa che concorre al reddito di periodo.

Cessione dei titoli in portafoglio

In relazione alla cessione dei titoli, l’Agenzia non condivide la tesi dell’istante secondo cui la differenza di cambio debba essere separata dalla plus/minusvalenza sul titolo.

Per le partecipazioni, che sono attività non monetarie:

  • ai fini civilistici devono essere iscritte al cambio del momento dell’acquisto;
  • le differenze cambio non danno luogo ad autonoma e separata rilevazione, ma confluiscono nelle plus/minusvalenze da realizzo.

Ai fini fiscali, il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data della cessione. Le differenze cambio non sono quindi rilevate separatamente, ma concorrono alle plus/minusvalenze tassabili secondo gli articoli 86, 87 e 101 TUIR.

Valutazioni di fine esercizio

Per la liquidità in valuta estera, l’eventuale differenziale tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio alla chiusura dell’esercizio concorre al reddito imponibile, in ragione della natura monetaria del deposito di conto corrente.

Per i titoli ancora in portafoglio alla chiusura:

  • i titoli partecipativi, in quanto attività non monetarie, restano iscritti al cambio storico di acquisto, senza autonoma rilevazione delle differenze cambio;
  • i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni, o assimilati, non subiscono rilevanza fiscale per la valutazione al cambio di fine esercizio, in base all’articolo 110, comma 3, TUIR.

Limiti del parere

L’Agenzia precisa che il parere:

  • non riguarda la corretta quantificazione dei valori fiscali indicati dall’istante e nei relativi allegati;
  • non esprime alcun giudizio sulla sussistenza dei requisiti per la participation exemption di cui all’articolo 87 TUIR;
  • non si pronuncia sull’identificazione degli oneri connessi alle operazioni descritte.

Conclusione operativa

La risoluzione conferma un criterio generale di distinzione:

  • le poste monetarie in valuta generano differenze cambio fiscalmente rilevanti secondo la conversione al cambio di periodo o di realizzo;
  • le poste non monetarie, in particolare le partecipazioni, non generano autonome differenze cambio, ma le variazioni confluiscono nelle plus/minusvalenze da realizzo;
  • per i titoli obbligazionari e assimilati, la valutazione a fine esercizio in valuta non assume rilevanza fiscale.

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