Cassazione Penale, Sentenza n. 42240/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 03/05/2022 che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione (derubricato in tentativo). Il ricorrente sosteneva che la condotta non fosse estorsiva ma configurasse violenza privata ai sensi dell'art. 610 c.p., perché l'obiettivo sarebbe stato la mera restituzione dello stupefacente (una prestazione di facere) e non una pretesa patrimoniale: quindi, a suo avviso, mancava il presupposto del danno patrimoniale per il destinatario della minaccia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto provato, anche dalla conversazione fra le parti, che lo scopo della condotta violenta era ottenere il pagamento del corrispettivo (e non solo la restituzione dello stupefacente), configurando così il paradigma del tentativo di estorsione. Anche qualora l'azione fosse stata diretta alla sola restituzione della droga, la Corte ha affermato che la pretesa sarebbe stata comunque un profitto ingiusto, derivante da un contratto illecito (vendita di stupefacenti); inoltre il contratto, seppure invalido, aveva trasferito proprietà e possesso, per cui la restituzione avrebbe comportato diminuzione patrimoniale del compratore. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 c.p. (violenza privata)
La difesa aveva invocato questa norma per qualificare la condotta; la Corte però ha ritenuto che, per i fatti descritti, sussistessero i presupposti dell'estorsione (elemento patrimoniale) e non solo della violenza privata.
art. 1418 c.c. (nullità del contratto)
La Corte ha rilevato che l'invalidità del contratto di compravendita di stupefacenti non esclude che il contratto sia stato efficace tra le parti al momento del trasferimento di proprietà e possesso; pertanto la restituzione avrebbe determinato una diminuzione patrimoniale del compratore.
art. 616 c.p.p. (sanzioni per ricorso inammissibile)
Applicata per irrogare al ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per la manifesta infondatezza del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la declaratoria di inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Citata come precedente giurisprudenziale a sostegno dell'applicazione delle sanzioni per ricorso manifestamente infondato e per escludere l'assenza di colpa del proponente.
Massime di principio
- Una condotta violenta o minacciosa finalizzata ad ottenere denaro o il recupero di un bene può integrare l'estorsione anche se l'oggetto della pretesa deriva da un rapporto illecito.
- La richiesta di restituzione di un bene acquistato in un negozio illecito può comunque costituire una pretesa patrimoniale idonea a integrare il reato di estorsione, poiché la restituzione comporta una diminuzione patrimoniale per il possessore.
- L'invalidità del contratto (art. 1418 c.c.) non annulla automaticamente gli effetti di fatto già prodotti (proprietà e possesso), per cui non impedisce di riconoscere un danno patrimoniale conseguente alla restituzione.
- Per distinguere tra violenza privata e estorsione è decisivo l'elemento teleologico: se la violenza è strumentale a ottenere un vantaggio patrimoniale, si configura l'estorsione (anche nel tentativo).
- Le dichiarazioni e le conversazioni intercettate o acquisite sono frequentemente decisive per accertare la finalità patrimoniale dell'azione e, quindi, la corretta qualificazione giuridica del fatto.
- Argomentazioni difensive basate sulla qualificazione della prestazione come 'facere' anziché 'dare' sono inefficaci se, in concreto, la prestazione comporta comunque un risultato economico (diminuzione di ricchezza) per il destinatario.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni economiche a carico del proponente (spese e somme alla cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali penali.
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