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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 4632 - Comm. Trib. Prov. Messina

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2012, dell'importo di euro 64.551,03, deducendo plurimi vizi: illegittimità della cartella emessa ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972; inesistenza o nullità della notificazione via PEC per violazione del Codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche; mancanza di firma digitale sul documento informatico; decadenza dall'azione di riscossione; nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione; omessa notifica dell'avviso bonario. La Commissione ha esaminato in via preliminare e assorbente il vizio della notificazione telematica, rilevando che la cartella era stata trasmessa in formato PDF privo di firma digitale e che l'agente della riscossione aveva prodotto soltanto copie cartacee delle ricevute PEC, senza attestazione di conformità.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina ha accolto il ricorso e annullato la cartella di pagamento. Ha ritenuto che le sole stampe delle ricevute di accettazione e consegna PEC non fossero sufficienti a dimostrare la regolarità della notifica e che non fosse stata provata la validità della firma digitale mediante certificato qualificato. Inoltre, il file PDF trasmesso non garantiva, secondo la Commissione, integrità, immodificabilità e identificabilità dell'autore dell'atto, caratteristiche che sarebbero state assicurate dal formato .p7m. Riscossione Sicilia S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Individua la procedura di liquidazione automatizzata delle imposte, sulla cui base era stata emessa la cartella impugnata.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, richiamato quale fondamento dell'emissione della cartella.

  • D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, art. 23

    La Commissione ha ritenuto prive di efficacia probatoria le copie cartacee delle ricevute PEC non accompagnate da attestazione di conformità resa da un pubblico ufficiale autorizzato.

  • D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, art. 24

    La validità della firma digitale apposta al documento trasmesso deve essere dimostrata sulla base di un certificato qualificato.

  • D.P.R. n. 68/2005

    Richiamato con riferimento alle regole sulla trasmissione tramite posta elettronica certificata.

Massime di principio

  • Quando una cartella o un atto tributario viene notificato via PEC, la regolarità della notifica deve essere provata mediante la documentazione informatica completa e verificabile, non necessariamente tramite semplici stampe cartacee delle ricevute.
  • In base all'orientamento espresso dalla sentenza, il documento allegato alla PEC deve consentire di verificare autenticità, integrità, immodificabilità e provenienza; l'assenza di firma digitale o l'utilizzo di un formato ritenuto non idoneo può comportare l'annullamento dell'atto.
  • Le ricevute di accettazione e consegna PEC, da sole, possono essere considerate insufficienti se non è dimostrata la conformità delle copie prodotte e la validità della firma digitale del documento notificato.
  • Il giudice può decidere il ricorso sulla base di un vizio preliminare e assorbente della notificazione, senza esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.
  • L'orientamento deve essere applicato con cautela, verificando la normativa e la giurisprudenza vigenti al momento della notifica, poiché disciplina e interpretazioni sulle notifiche PEC degli atti tributari possono essere cambiate successivamente.

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