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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 22.11.2024, n. 1186, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 1186 del 22 novembre 2024, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, risultava decorso, essendo stata notificata la decisione all’Amministrazione il 29 novembre 2024. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato né provato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. La mancata contestazione del Ministero e l’assenza di prova dell’adempimento hanno comportato l’accertamento dell’inottemperanza al giudicato. Il Collegio ha ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 1.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, a fronte dell’azione di ottemperanza, aveva l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo; non avendo fornito tale prova, è stata accertata l’inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, il creditore può agire per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • Quando l’amministrazione si costituisce nel giudizio di ottemperanza ma non contesta l’inadempimento e non prova l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta.
  • In caso di inottemperanza a un giudicato che impone il rilascio di una prestazione amministrativa e il pagamento di una somma, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

Testo integrale

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