Cassazione Penale, Sentenza n. 16162/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il non luogo a procedere per difetto di querela (improcedibilità) in relazione al furto di energia elettrica, ritenendo invece che il P.M. avesse legittimamente formulato in udienza una contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. (fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio), potendo così rendere il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale aveva escluso la rilevanza della contestazione suppletiva ritenendola tardiva e, conseguentemente, ha pronunciato il proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità; il P.M. ha censurato tale decisione per violazione delle norme sui poteri di contestazione suppletiva in dibattimento (artt. 516-519 c.p.p.) e del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del P.M. e ha annullato la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno affermato che il P.M. era pienamente legittimato a formulare la contestazione suppletiva dell'aggravante ai sensi dell'art. 517 c.p.p., senza limiti temporali correlati alla fonte degli elementi e che il giudice del dibattimento non poteva precluderne l'esercizio né sostituirsi al P.M. nel sindacare la tempestività. La Corte ha inoltre ricordato che, una volta effettuata la contestazione suppletiva, il giudice deve procedere sulla base della imputazione così modificata, garantendo il contraddittorio e il termine di difesa previsto dall'art. 519 c.p.p.; la pronuncia di improcedibilità ex art. 129 c.p.p. non poteva essere anticipata senza aver consentito tale verificazione. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata per nullità di ordine generale e gli atti vanno posti in conformità al principio espresso (con conseguente rinvio per il prosieguo del procedimento affinché sia consentita la valutazione sulla contestazione suppletiva e il relativo contraddittorio).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
Circostanza aggravante che qualifica il furto "su cosa destinata a pubblico servizio"; la sua contestazione suppletiva può rendere il reato procedibile d'ufficio se riconosciuta.
art. 110, 624 c.p.
Riferimenti alla fattispecie pluriaggravata (concorso di persone nel reato di furto).
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, lett. i)
Riferimento alla modifica normativa intervenuta (riforma Cartabia) che ha inciso sul regime di procedibilità di talune fattispecie; rilevanza temporale nella valutazione della procedibilità ma non preclusiva della contestazione suppletiva del P.M.
art. 516 c.p.p.
Norma che autorizza il P.M. a proporre in dibattimento la modifica dell'imputazione; la giurisprudenza interpreta tale potere come non soggetto a limiti temporali stretti in dibattimento.
art. 517 c.p.p.
Consente al P.M. di contestare in dibattimento un reato concorrente o una circostanza aggravante; la Corte afferma che il giudice non ha poteri preventivi di esclusione sulla tardività della contestazione in presenza dei presupposti.
art. 518 c.p.p.
Regola la contestazione di un fatto nuovo e attribuisce al presidente del collegio poteri di autorizzazione in quella ipotesi; distinta dalla disciplina della circostanza aggravante (art. 517).
art. 519 c.p.p.
Garantisce all'imputato, quando sia contestata in dibattimento una circostanza aggravante, il diritto a chiedere un termine per poterla contestare (non inferiore a 20 giorni); deve essere applicato se la contestazione suppletiva è ammessa.
art. 129 c.p.p.
Prevede la declaratoria immediata di cause di non punibilità o di improcedibilità che risultino dagli atti; la Corte chiarisce che non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano in modo tale da precludere il corretto esercizio dell'azione penale e del contraddittorio quando è possibile la contestazione suppletiva.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale richiamato come fondamento dell'onere del P.M. di poter integrare l'imputazione in dibattimento.
artt. 178, 179 c.p.p.
Nullità di ordine generale e limiti dell'esercizio dell'azione penale; la Corte ravvisa la nullità per aver il giudice precluso illegittimamente l'esercizio dell'azione penale.
art. 569, comma 4 e art. 604, comma 4 c.p.p.
Richiamate in relazione agli effetti dell'impugnazione e alla declaratoria di nullità che giustificano l'annullamento della sentenza impugnata e il prosieguo del giudizio conformemente ai principi indicati.
Sez. U. e giurisprudenza di legittimità (sentenze citate)
La Corte richiama orientamenti consolidati (Sez. U. Barbagallo, Domingo etc.) che affermano la possibilità e i limiti della contestazione suppletiva in dibattimento e la necessità di garantire il contraddittorio e i termini di difesa.
Massime di principio
- In dibattimento il pubblico ministero può formulare contestazioni suppletive (reato concorrente o circostanza aggravante) ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; tali contestazioni non sono vincolate a limiti temporali rigidi quando siano proposte nel primo segmento processuale utile e prima dell'istruzione dibattimentale.
- Il giudice del dibattimento non può precludere o sindacare preventivamente la legittimità di una contestazione suppletiva avanzata dal P.M.; deve invece consentire il contraddittorio e decidere sulla imputazione così modificata.
- Se viene ammessa una contestazione suppletiva di circostanze aggravanti, l'imputato ha diritto al termine difensivo previsto dall'art. 519 c.p.p. (almeno venti giorni) per organizzare la propria difesa e chiedere eventualmente riti alternativi o altre garanzie processuali.
- L'art. 129 c.p.p. che impone la declaratoria immediata di cause di improcedibilità o estinzione non autorizza il giudice a pronunciarsi de plano quando l'eventuale causa potrebbe essere superata dall'ammissione di una contestazione suppletiva; il giudice deve prioritariamente garantire il corretto svolgimento del dibattimento e il contraddittorio.
- Se il giudice impedisce illegittimamente al P.M. di esercitare la contestazione suppletiva, la decisione è viziata da nullità di ordine generale e può essere annullata in Cassazione; il rimedio pratico è l'annullamento e il rinvio perché si proceda secondo le regole di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16154/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16156/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16157/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16158/2024 del 18/04/2024
- Sentenza penale · 18 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16159/2024 del 18/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →