Sentenza n. 574/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di L’Aquila nell’ambito del procedimento di bonifica del punto vendita carburanti n. 6159 sito in L’Aquila (AQ), AdS Valle Aterno est, Autostrada A24 nonché per la condanna del Comune stesso a fornire immediato riscontro alle richieste istruttorie del Servizio Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica della ASL o, in alternativa, ad indire immediatamente una nuova Conferenza di Servizi per la prosecuzione dell’istruttoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento del Comune di L'Aquila nel procedimento di bonifica di un punto vendita carburanti e mancato riscontro alle richieste istruttorie del SIESP
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interessata alla bonifica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva promosso e seguito un procedimento semplificato di bonifica ai sensi dell'art. 249 del d.lgs. n. 152/2006, relativo a un punto vendita carburanti presso il quale era stato rilevato un inquinamento. L'Analisi di Rischio Sito Specifica era stata approvata dal Comune con prescrizioni mediante determina del 15 marzo 2021; successivamente, una Conferenza di Servizi del 19 maggio 2023 aveva rilevato la possibilità di eliminare alcune prescrizioni, subordinandola all'acquisizione del parere del SIESP e di ulteriori elementi istruttori. Con nota dell'8 gennaio 2025, il SIESP aveva chiesto al Comune la trasmissione di documentazione e chiarimenti necessari per esprimere il proprio parere e per consentire la conclusione del procedimento. Il Comune non aveva riscontrato tale richiesta, nonostante i solleciti della ricorrente dell'11 marzo, 19 maggio e 25 settembre 2025. Il Comune e una parte controinteressata sostenevano che lo stallo fosse almeno in parte imputabile alla ricorrente, per non avere fornito le informazioni richieste dal SIESP. La ricorrente replicava di avere risposto alla nota del SIESP il 25 gennaio 2025, con conoscenza del Comune. Deduceva quindi l'illegittimità del silenzio comunale e chiedeva l'ordine di trasmettere la documentazione oppure di indire una Conferenza di Servizi conclusiva, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto incontestato che il Comune fosse parte del procedimento di bonifica e che non avesse trasmesso al SIESP la documentazione richiesta con la nota dell'8 gennaio 2025, documentazione necessaria alla chiusura del procedimento. L'obbligo di provvedere sussisteva perché il Comune doveva esercitare le proprie competenze in materia di bonifica nell'ambito di un procedimento già avviato e destinato alla conclusione. L'inerzia, protrattasi anche dopo il sollecito della ricorrente, è stata pertanto dichiarata illegittima. Il Comune è stato ordinato di trasmettere al SIESP i documenti richiesti oppure, in alternativa, di indire una specifica Conferenza di Servizi per la definitiva conclusione della procedura entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La richiesta di nomina immediata del commissario ad acta è stata rigettata allo stato, senza precluderne l'eventuale nomina successiva su istanza di parte in caso di inottemperanza. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 1.500,00 per spese di lite nei confronti della ricorrente; le spese con le altre parti sono state compensate.
Norme richiamate
art. 249 d.lgs. 152/2006
La norma è richiamata quale base del procedimento semplificato di bonifica avviato per il potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per porre le spese di lite a carico dell'amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Quando un comune è parte di un procedimento di bonifica già avviato e dispone di competenze amministrative nell'ambito di tale procedimento, sussiste un obbligo di provvedere e di concorrere alla sua conclusione.
- È illegittimo il silenzio dell'amministrazione comunale che, a fronte di una richiesta formale dell'organo sanitario coinvolto, non trasmetta la documentazione istruttoria necessaria alla definizione del procedimento di bonifica, soprattutto quando l'inerzia persista nonostante i solleciti dell'interessato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di compiere l'attività necessaria a riattivare e concludere il procedimento entro un termine prefissato, lasciando all'amministrazione la scelta tra adempimenti alternativi coerenti con le richieste istruttorie o convocazione di una Conferenza di Servizi conclusiva.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta in caso di successiva inottemperanza all'ordine giudiziale, ma non deve essere necessariamente pronunciata già con la sentenza che accerta il silenzio quando l'amministrazione dispone ancora di un termine per adempiere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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