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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20600/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della società debitrice principale e di alcuni garanti fideiussori, per il pagamento di somme derivanti da saldo passivo di conto corrente, anticipi su fatture e residuo di un finanziamento. I debitori proponevano opposizione contestando la debenza delle somme e l’applicazione di interessi superiori al tasso soglia; il tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto. La banca impugnava e, nelle more, il credito veniva ceduto alla società ricorrente. La corte d’appello rigettava l’impugnazione ritenendo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto-creditore fosse attore in senso sostanziale e dovesse provare il credito; poiché era stato prodotto solo il saldaconto e non gli estratti conto, la prova del credito era insufficiente. Quanto ai fideiussori, la corte riteneva che potessero eccepire la nullità della clausola sugli interessi usurari anche in presenza di fideiussione a prima richiesta. La ricorrente censurava: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che i debitori non avessero provato le eccezioni e che la banca non fosse tenuta a produrre ulteriori documenti; 2) omesso esame e 3) omessa pronuncia sulla dedotta domanda subordinata di condanna dei fideiussori al pagamento di una somma minore, pari alla parte non contestata dell’importo ingiunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui il saldaconto ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio e, nel giudizio di opposizione, vale solo come elemento indiziario; in mancanza degli estratti conto il credito non era stato provato e risultavano irrilevanti le censure sul mancato assolvimento, da parte degli opponenti, dell’onere di provare le eccezioni. Ha rigettato anche i motivi secondo e terzo perché non era chiaro, dal ricorso, se e come fosse stata formulata la domanda subordinata; inoltre, la verifica della parziale non contestazione e della quantificazione dell’eventuale somma residua richiedeva un accertamento di merito non consentito in cassazione, e comunque il semplice calcolo per sottrazione era incongruo in presenza di contestazione del saldo di conto corrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato per ribadire che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere della prova del credito grava sul creditore opposto, mentre il debitore prova fatti impeditivi o estintivi solo dopo la prova del credito stesso.

  • art. 112 c.p.c.

    è evocato con riferimento alla dedotta omessa pronuncia sulla domanda subordinata; la Corte rileva però che la censura non è adeguatamente specificata e richiederebbe un accertamento di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione utilizzata per veicolare la doglianza di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la Corte osserva che il ricorso non rispetta l’onere di esporre sommariamente i fatti di causa in modo chiaro e completo.

  • art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141

    viene richiamato il principio secondo cui l’estratto dei saldaconti ha valore probatorio solo nel procedimento monitorio.

  • art. 1832 c.c.

    richiamato per distinguere l’efficacia probatoria dell’estratto conto vero e proprio, che deriva da tale disposizione, rispetto al saldaconto.

  • art. 50 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    richiamato per affermare che l’efficacia probatoria dell’estratto conto è richiesta anche ai fini monitori, con conseguente abrogazione della norma sul saldaconto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione secondo i compensi professionali sopravvenuti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto conserva la posizione di attore in senso sostanziale e deve provare integralmente il credito azionato.
  • Il saldaconto è documento idoneo a fondare il decreto ingiuntivo, ma nel successivo giudizio di opposizione non ha piena efficacia probatoria e può valere solo come elemento indiziario, da valutare insieme ad altri elementi; in mancanza degli estratti conto la prova del credito può risultare insufficiente.
  • Se il creditore non dimostra prima l’esistenza e l’ammontare del credito, non si può spostare sul debitore l’onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, né le eccezioni dei debitori possono colmare la lacuna probatoria originaria.
  • In cassazione la censura di omessa pronuncia o di omesso esame deve essere specifica e autosufficiente; se non è chiaro se e come la domanda subordinata sia stata effettivamente proposta, la doglianza non può essere accolta.
  • La quantificazione di un eventuale residuo non contestato, quando il saldo di conto corrente è controverso, richiede un nuovo accertamento contabile e non può essere ridotta a un semplice calcolo per sottrazione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoFideiussioneImpugnazioni
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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