Sentenza n. 606/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Abruzzo n. 70/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo n. 70/2025. Nel corso del giudizio, l'INPS ha documentato di avere dato esecuzione al giudicato mediante l'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute al ricorrente e il tempestivo pagamento delle spese processuali al difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente non ha contestato la satisfattività dell'adempimento. L'INPS ha chiesto in subordine la compensazione parziale delle spese, evidenziando che il giudicato era stato adempiuto almeno parzialmente, con il pagamento delle spese processuali, prima della notificazione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa oggetto del giudizio di ottemperanza sulla base della documentazione prodotta dall'INPS e dell'assenza di contestazioni da parte del ricorrente. Quanto alle spese, ha accolto la domanda subordinata dell'amministrazione e le ha compensate per metà, poiché il giudicato era stato parzialmente adempiuto, quanto alle spese processuali, già prima della notificazione del ricorso. Ha quindi posto a carico dell'INPS la somma di euro 500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla definizione del giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra documentalmente di avere integralmente adempiuto al giudicato e il ricorrente non contesta la satisfattività dell'adempimento, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, che devono essere regolate tenendo conto del comportamento delle parti e del momento in cui l'adempimento è intervenuto.
- La circostanza che l'amministrazione abbia adempiuto almeno parzialmente al giudicato prima della notificazione del ricorso per ottemperanza può giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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