Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 764/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) il provvedimento dell'USR Puglia prot. n. 33428 - del 11/11/2020 che ha rigettato la richiesta di rimessione in termini formulata dalla ricorrente; b) ove e per quanto lesivo il bando DDG dell'U.S.R. Puglia prot. n. 26554 del 21.9.2020 avente a oggetto il bando per la ripartizione del contributo di € 5.200.951,23 in favore dei soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia; c) ove e per quanto lesivo il provvedimento prot. n. 26662 del 21.9.2020 e il provvedimento prot. n. 33173 del 9.11.2020; d) ove e per quanto lesivo il provvedimento dell'USR Puglia prot. n. 33149 del 9.11.2020 in uno al relativo allegato A); e) il decreto definitivo con cui sono stati ripartiti gli importi oggetto di causa; f) ove e per quanto lesive, le graduatorie finali approvate in uno ai successivi scorrimenti, se ed in quanto intervenuti; g) ove e per quanto lesivo, il decreto direttoriale del MIUR prot. n. 1136 del 15.9.2020 e il decreto 119/2020; h) tutti i verbali; i) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali non ancora conosciuti che ove lesivi ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti nonché per il risarcimento del danno; e sui motivi aggiunti depositati il 29/11/2020 per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo nonché del provvedimento prot. n. 33575 del 12.11.2020 con il quale la regione Puglia ha ripartito i fondi stanziati ed ha approvato l’Allegato A concernente l’elenco degli operatori ammessi al finanziamento da cui la ricorrente risulta esclusa.

Giustizia amministrativa202001291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rimessione in termini e atti di riparto di un contributo pubblico per i soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia, con esclusione della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, operante nel settore degli asili nido, micro-nido, servizi primavera e scuola dell'infanzia, ha impugnato il diniego dell'USR Puglia alla richiesta di rimessione in termini per la presentazione della domanda di contributo, nonché il bando, gli atti di riparto, l'elenco degli ammessi e i successivi provvedimenti, deducendo: 1) violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, per la mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale ministeriale di riparto delle risorse e per la mancata pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; 2) illegittimità del diniego di rimessione in termini, in quanto la legale rappresentante e diversi dipendenti erano sottoposti a isolamento fiduciario per COVID-19, con conseguenti difficoltà organizzative e impossibilità di presentare tempestivamente la domanda; 3) violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere, per l'asserita natura non perentoria del termine previsto dal bando; 4) mancato riconoscimento dell'impedimento oggettivo o dell'errore scusabile, anche in relazione alla disciplina emergenziale sui termini dei procedimenti amministrativi; 5) disparità di trattamento rispetto a una diversa decisione dell'USR Lazio che avrebbe ammesso la rimessione in termini in casi analoghi. Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso le censure al definitivo provvedimento di riparto e all'elenco degli operatori ammessi, dal quale risultava esclusa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale ministeriale, osservando che la pubblicazione nella Gazzetta è necessaria per gli atti previsti dalla legge o dai regolamenti e, in mancanza, per gli atti di interesse generale la cui pubblicità risponda a esigenze informative diffuse. Il decreto di riparto è stato qualificato come atto amministrativo di alta amministrazione, strumentale al riparto delle risorse, non come atto normativo recante disposizioni generali e astratte; la sua pubblicazione sui siti istituzionali è stata ritenuta sufficiente ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. 69/2009. Anche la censura relativa alla pubblicità del bando è stata respinta: la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale è stata ritenuta coerente con gli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e con l'art. 12 l. 241/1990. Il diniego di rimessione in termini è stato ritenuto legittimo perché il bando era stato pubblicato ventisei giorni prima dell'inizio della quarantena, il termine era rimasto aperto per circa un mese e la domanda doveva essere trasmessa telematicamente, anche da remoto. L'isolamento fiduciario della legale rappresentante e dei dipendenti non è stato considerato un impedimento oggettivo, insormontabile, eccezionale e imprevedibile. Il TAR ha valorizzato il principio di autoresponsabilità del partecipante alle procedure pubbliche: un'organizzazione complessa avrebbe dovuto predisporre sistemi idonei a fronteggiare l'assenza del legale rappresentante o del personale. La rimessione in termini avrebbe inoltre leso la par condicio rispetto agli operatori che avevano presentato tempestivamente la domanda. Il termine previsto dall'art. 4 del bando è stato qualificato come perentorio in ragione della natura della procedura e dell'esigenza di salvaguardare la parità tra i partecipanti. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché l'istanza della ricorrente era stata presentata dopo la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, quando gli altri partecipanti avevano maturato un affidamento sulla ripartizione degli importi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 233, comma 3, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Costituisce la base normativa del riparto delle risorse finanziarie in favore dei soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia.

  • art. 1 l. 839/1984

    La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per sostenere l'obbligo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; il TAR ha escluso che il decreto direttoriale rientrasse tra gli atti da pubblicare in tale sede.

  • art. 3 l. 839/1984

    interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso

    In assenza di una specifica previsione normativa, individua il criterio per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli atti amministrativi e comunicati.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. 1092/1985

    Recepisce la disciplina dell'art. 3 l. 839/1984 sulla pubblicazione degli atti nella Gazzetta Ufficiale.

  • art. 32, comma 1, l. 69/2009

    La pubblicazione sul sito istituzionale degli atti amministrativi può sostituire a tutti gli effetti le altre forme di pubblicità legale.

  • artt. 12 l. 241/1990

    La pubblicità del bando sul sito istituzionale è stata ritenuta coerente con le regole sulla predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni e contributi.

  • artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013

    La pubblicazione del bando nella sezione Amministrazione Trasparente è stata ritenuta modalità idonea di pubblicità.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le censure relative alla motivazione del diniego e alla natura del termine sono state respinte, ritenendo adeguata la giustificazione dell'atto e legittima la qualificazione del termine come perentorio.

  • art. 37 d.l. 23/2020, convertito dalla l. 40/2020

    La disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini non è stata ritenuta applicabile al termine del bando in esame.

Massime di principio

  • Un decreto amministrativo di riparto di risorse, privo di contenuto normativo generale e astratto, non è soggetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in assenza di una specifica previsione normativa o regolamentare, quando la pubblicità sul sito istituzionale assicura la conoscibilità dell'atto secondo la disciplina vigente.
  • La pubblicazione di un bando per la concessione di contributi nella sezione istituzionale dell'amministrazione dedicata agli atti e alla trasparenza può essere sufficiente, ove la legge non imponga una diversa forma di pubblicità e la modalità utilizzata consenta agli interessati di conoscere tempestivamente la procedura.
  • Il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande può essere qualificato come perentorio quando ciò sia imposto dalla struttura della procedura e dall'esigenza di definire unitariamente la platea dei beneficiari e gli importi da ripartire, anche se il bando non utilizza espressamente la formula della perentorietà.
  • La rimessione in termini non è giustificata da un impedimento personale od organizzativo non insormontabile quando il bando è stato pubblicato con congruo anticipo, il termine è ampio e la domanda può essere presentata telematicamente; il partecipante deve adottare un'organizzazione adeguata a fronteggiare l'assenza dei propri responsabili.
  • Nelle procedure pubbliche il principio di autoresponsabilità impone al partecipante di rispettare termini e modalità stabiliti dalla lex specialis; la rimessione in termini o la sanatoria dell'omessa presentazione entro il termine possono violare la par condicio degli altri partecipanti.
  • La rimessione in termini richiesta dopo l'approvazione dell'elenco dei beneficiari deve essere valutata anche alla luce dell'affidamento maturato dagli altri partecipanti sulla stabilità del riparto e non può essere accordata per ragioni non oggettive, eccezionali e imprevedibili.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.