Cassazione Penale, Sentenza n. 14637/2024 del 09/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 20/9/2023 del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il decreto del G.I.P. dell'11/7/2023, con cui era stata respinta la richiesta di restituzione di beni sequestrati nel procedimento per violazioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. L'appello era stato proposto dall'indagato Marco Minotti; il Tribunale aveva ritenuto che Minotti non avesse interesse alla restituzione poiché non titolare dei beni. I ricorrenti (tra cui la moglie e la madre di Minotti) contestavano l'erronea applicazione della legge penale e dell'istituto dell'interesse, sostenendo che: a) Minotti era stato sollecitato dai proprietari a chiedere il dissequestro; b) la valutazione dell'interesse rileva soprattutto in sede di impugnazione e non per una istanza difensiva di revoca del sequestro; c) i rapporti familiari (moglie e madre) confermerebbero l'interesse; d) l'art. 321, comma 3, c.p.p., che consente al pubblico ministero di chiedere la revoca, dimostrerebbe la possibilità per la difesa di invitare il P.M. a valutare la revoca sui beni di terzi.
La decisione
I ricorrenti, con atto dell'8/2/2024, hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi; la Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili per rinuncia, senza pronunciare spese a carico dei ricorrenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse dovuta a causa non imputabile al ricorrente (come la revoca del provvedimento impugnato) esclude la condanna alle spese e alla Cassa per le ammende (richiamando Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale in relazione alla quale sono stati sequestrati i beni; il procedimento concerne violazioni di tale decreto (reati in materia di stupefacenti)
art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede che anche il pubblico ministero possa chiedere la revoca del sequestro; i ricorrenti hanno invocato tale norma per sostenere che la difesa può "invitare" il P.M. a valutare una revoca, ma la Corte non si è pronunciata sul merito dell'interpretazione perché ha dichiarato i ricorsi inammissibili per rinuncia
Giurisprudenza richiamata: Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021 (Lombardi)
Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento impugnato) comporta inammissibilità senza condanna alle spese; utilizzata per motivare l'assenza di condanna alle spese nel caso di rinuncia
Massime di principio
- La legittimazione a chiedere la restituzione di beni sequestrati richiede l'esistenza di un interesse attuale e diretto: l'assenza di titolarità può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse.
- La verifica dell'interesse può assumere rilievo diverso a seconda che si tratti di una semplice istanza in sede istruttoria (richiesta di revoca/dissequestro) o di un'impugnazione: tuttavia la Corte superiore può non esprimersi sul merito se il ricorso viene rinunciato o se l'interesse viene a mancare.
- L'art. 321, comma 3, c.p.p. consente al pubblico ministero di chiedere la revoca del sequestro; la possibilità per la difesa di sollecitare il P.M. non equivale automaticamente alla legittimazione processuale dell'indagato a proporre impugnazioni qualora manchi il proprio interesse diretto.
- Se il ricorrente rinuncia al gravame in Cassazione (o se sopravviene una causa estintiva dell'interesse), la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per rinuncia/sopravvenuta carenza di interesse e, conformemente alla giurisprudenza, non imporre le spese processuali.
- Quando si valuta la strada processuale per ottenere il dissequestro di beni di terzi, è utile provare e documentare qualsiasi titolo o interesse (es. rapporti di possesso, incarichi, procura, rapporti familiari formalmente rilevanti) che possa giustificare una richiesta diretta o un'azione per conto dei proprietari.
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