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Ordinanza

Ordinanza n. 3775/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202606848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica della graduatoria e aggiudicazione del Lotto 2 di una gara centralizzata per la fornitura di strisce reattive per diabetologia, nonché gli atti di gara presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, limitatamente al Lotto 2, la determinazione regionale di parziale rettifica dell'aggiudicazione e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti. Ha contestato, tra l'altro, l'attribuzione alla controinteressata di sei punti per il criterio ID 9 e dei punteggi pieni per i criteri ID 4, 8 e 9, asseritamente sulla base della certificazione come dispositivo medico di classe II dell'applicazione OneTouch Reveal. Ha inoltre censurato la formazione della graduatoria, nella quale la controinteressata risultava terza con 82,37 punti e la ricorrente quarta con 72,95 punti, nonché la mancata previsione, nel bando e nel disciplinare, della necessaria classificazione in classe IIb dei dispositivi medici insulinici. Sono state formulate anche domande consequenziali di inefficacia del contratto, aggiudicazione del lotto e subentro, o, in subordine, di risarcimento del danno per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto non dimostrati i caratteri dell'irreparabilità e dell'attualità del pregiudizio lamentato, consistente nella perdita dei ricavi attesi e nel danno alla reputazione commerciale e alla capacità di partecipare a future gare. Ha valorizzato la natura di accordo quadro, della durata di 24 mesi dalla stipula, entro il quale le amministrazioni possono emettere ordinativi e stipulare contratti con il fornitore, nonché il fatto che il ricorso mirava soltanto a conseguire la terza posizione in graduatoria. Quanto al fumus boni iuris e alla prova di resistenza, ha rilevato che il distacco tra la ricorrente e l'attuale terza classificata era di 9,42 punti; pertanto, per ottenere un'utilità concreta, sarebbe stato necessario che risultassero fondati molteplici motivi di ricorso, ritenuti meritevoli di un più approfondito esame nella fase di merito. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e alla valutazione sommaria del fumus.

  • art. 1226 cod. civ.

    da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod.civ.

    La norma è richiamata dalla ricorrente a fondamento della domanda subordinata di risarcimento del danno per equivalente; tale domanda non è stata decisa nel merito in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio economico allegato non presenti carattere di irreparabilità e attualità, soprattutto se l'utilità contrattuale può essere conseguita nell'ambito di un accordo quadro ancora operativo per un periodo significativo.
  • Nella valutazione cautelare, la prova di resistenza richiede di verificare se, anche alla luce dei motivi dedotti, il ricorrente possa conseguire un'utilità concreta e attuale; un rilevante distacco di punteggio rispetto al concorrente che precede impone la dimostrazione della fondatezza di una pluralità di censure.
  • Quando la domanda cautelare richiede la rivalutazione di molteplici profili tecnici e valutativi della gara, e la loro fondatezza necessita di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può respingere la cautelare e riservare l'esame alla fase di merito.
  • La mera prospettazione della perdita di ricavi futuri, del pregiudizio alla reputazione commerciale o della riduzione della capacità di partecipare a future gare non dimostra, di per sé, l'esistenza di un danno cautelare grave, attuale e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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