Sentenza n. 923/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di «diniego al rilascio dell''Autorizzazione Paesaggistica» del 23.6.2023 prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Molfetta e la competente Commissione locale per il paesaggio hanno comunicato il diniego alla richiesta di autorizzazione del 14.8.2022 prot. n. -OMISSIS- in relazione alla S.C.I.A. ID n. -OMISSIS-, ad oggetto la «manutenzione straordinaria di immobile parzialmente diruto, consolidamento delle murature e manutenzione delle stesse mediante materiale recuperato in loco, ripristino della copertura, nell''ambito del fondo rustico censito al N.C.T. al fg. -OMISSIS- ptc. -OMISSIS-»; - del provvedimento di preavviso di diniego prot. n. -OMISSIS- del 19.5.2023 reso dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari il 19.5.2023; - del provvedimento di diniego prot. -OMISSIS- del 30.5.2023 reso dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, con il quale è stato formulato parere contrario all'autorizzazione paesaggistica; - del successivo provvedimento di diniego all'annullamento del parere in autotutela n. -OMISSIS- del 3.8.2023 reso dalla Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari; - di tutti gli ulteriori atti eventualmente presupposti o conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica comunale, parere contrario e preavviso di diniego della Soprintendenza, nonché diniego di annullamento in autotutela del parere
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e Soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano il diniego relativo a un intervento inizialmente qualificato come manutenzione straordinaria e successivamente come ristrutturazione edilizia o ricostruzione di un immobile parzialmente diruto, consistente nel consolidamento delle murature, nella ricostruzione delle parti mancanti e nel ripristino della copertura mediante materiali recuperati in loco. Deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017, dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e, ove occorresse, dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Lamentavano inoltre difetto di istruttoria, erronea presupposizione, illogicità e contraddittorietà manifesta, motivazione generica e irragionevole, violazione del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost. Sostenevano, in particolare, che si fosse formato il silenzio-assenso previsto per il procedimento semplificato e che l’intervento fosse una ricostruzione di manufatti preesistenti, non una nuova edificazione. La controversia riguardava anche la qualificazione dell’intervento e la sufficienza dell’istruttoria paesaggistica svolta dal Comune e dalla Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione sostanziale dell’intervento come nuova edificazione, anziché come mera manutenzione straordinaria o ricostruzione di immobili crollati, poiché non risultavano sufficientemente documentati né la configurazione originaria dei manufatti, né i volumi e la destinazione d’uso preesistenti. L’intervento era quindi escluso dal procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell’art. 41 dell’allegato B al d.P.R. n. 31/2017 e doveva essere esaminato secondo il procedimento ordinario. Per tale ragione è stata esclusa la formazione del silenzio-assenso invocato dai ricorrenti. Il Collegio ha inoltre ritenuto tempestivo il parere della Soprintendenza e regolare il procedimento: il Comune aveva trasmesso gli atti, la Soprintendenza aveva comunicato il preavviso di diniego, i ricorrenti avevano presentato osservazioni e il successivo parere contrario era stato adottato prima del diniego comunale. È stata riconosciuta un’articolata istruttoria comunale, comprensiva di richieste di integrazioni e chiarimenti. Le valutazioni paesaggistiche sono state ritenute pertinenti, coerenti con i dati disponibili e riconducibili alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione: la ricostruzione avrebbe creato volumi dalla configurazione non certa e avrebbe alterato l’aspetto consolidato del paesaggio costiero. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti per euro 2.500 in favore dell’Amministrazione statale; sono state compensate nei confronti del Comune.
Norme richiamate
artt. 10 e 11 d.P.R. 31/2017
Le disposizioni disciplinano il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata e i relativi effetti; il TAR ha escluso che potessero applicarsi, poiché l’intervento non rientrava nel regime semplificato.
art. 41, allegato B, d.P.R. 31/2017
Gli interventi contemplati dalla disposizione sono esclusi, secondo il TAR, dal novero di quelli suscettibili di autorizzazione paesaggistica semplificata; l’intervento controverso doveva quindi essere trattato secondo il procedimento ordinario.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio-assenso tra amministrazioni non poteva operare, poiché il procedimento semplificato invocato dai ricorrenti non era quello corretto e il procedimento doveva svolgersi in forma ordinaria.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione del preavviso di diniego ha consentito ai ricorrenti di presentare osservazioni, successivamente esaminate e respinte dalla Soprintendenza.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Il parere contrario della Soprintendenza e il diniego comunale sono stati adottati nell’ambito del procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica; il parere è stato ritenuto tempestivo e adeguatamente recepito nel provvedimento finale.
art. 97 Cost.
Il TAR non ha ravvisato violazioni dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, ritenendo adeguata l’istruttoria e regolare lo svolgimento del procedimento.
Massime di principio
- La qualificazione dell’intervento edilizio ai fini paesaggistici deve essere effettuata in base alla sua effettiva consistenza e agli effetti prodotti sul territorio, non sulla sola qualificazione indicata dal privato; quando la ricostruzione comporta la creazione di volumi non documentati nella loro configurazione originaria e la modificazione dello stato dei luoghi, l’intervento può essere qualificato come nuova edificazione.
- Il silenzio-assenso previsto per il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata non si forma quando l’intervento non rientra nel relativo ambito applicativo e avrebbe dovuto essere trattato secondo il procedimento ordinario.
- Nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, la tempestiva comunicazione del preavviso di diniego, la possibilità di presentare osservazioni e la loro valutazione prima dell’adozione del parere contrario soddisfano gli obblighi partecipativi previsti dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
- Il diniego paesaggistico è legittimo quando l’amministrazione espone dati fattuali pertinenti e una valutazione tecnico-discrezionale coerente, evidenziando l’incertezza dei volumi originari e l’incidenza della ricostruzione sull’assetto consolidato del paesaggio.
- La mancanza di documentazione storica idonea a dimostrare con certezza la consistenza, la copertura e la destinazione d’uso originarie di un manufatto impedisce di presumere che l’intervento progettato costituisca semplice ricostruzione dell’esistente.
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