Cassazione Penale, Ordinanza n. 23629/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato dalla Corte di appello. La vicenda riguarda l'abbandono di rifiuti speciali di varia tipologia su un'area demaniale, con coinvolgimento dell'imputato desunto dalla circostanza che il camion utilizzato per il trasporto era intestato alla ditta di ristrutturazione edilizia di cui egli era amministratore e legale rappresentante e che il mezzo fu visto subito dopo parcheggiato nei pressi della sua abitazione. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nella ricostruzione del fatto e nel ritenere il suo coinvolgimento nonostante l'assenza di identificazione delle persone scese dal camion; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, osservando che la motivazione della Corte di merito non era manifestamente illogica. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito aveva logicamente escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della non esigua quantità dei rifiuti e del loro abbandono su area pubblica già sequestrata come discarica abusiva, circostanza indicativa anche di una particolare intensità del dolo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la richiesta di attenuanti generiche era stata formulata in modo del tutto generico, senza indicare elementi positivi specifici, e il diniego è stato considerato conforme al principio secondo cui tali attenuanti richiedono elementi di segno positivo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque perché la pena era stata motivatamente determinata in misura prossima ai minimi edittali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
perimetro stabilito dell'art. 606 cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità non consente di censurare meri profili di fatto o una diversa ricostruzione del fatto, se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di una quantità non esigua di rifiuti, del loro abbandono su area pubblica già sequestrata e di elementi che evidenzino una maggiore intensità del dolo.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma richiedono elementi positivi specifici; una richiesta formulata in modo generico legittima il diniego.
art. 125, comma 3, c.p.p.
La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito la ritenga congrua in relazione alla concreta gravità del fatto, specie se la pena è prossima ai minimi edittali.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
La sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: la doglianza è inammissibile quando mira solo a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando la quantità del materiale illecito, il contesto concreto dell'illecito e la maggiore intensità del dolo desumibile dalle modalità della condotta.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono allegazioni specifiche e positive sulla personalità dell'imputato o sul fatto; la loro mancata concessione è legittima se la domanda è meramente assertiva.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami la concreta gravità del fatto e la pena sia determinata in misura prossima ai minimi edittali, senza necessità di un discorso particolarmente analitico.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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